I chiarimenti del CNDCEC
Con il Pronto ordini 21/23 “Liquidazione onorario compenso CTU”, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) si esprime in tema di liquidazione degli onorari, ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. i) D.Lgs. n. 139/2005, a seguito della richiesta di un iscritto che ha svolto attività professionale di CTU nominato dal Tribunale e la cui richiesta di liquidazione delle spettanze alla detta autorità, presentata oltre il termine di cui all’art. 71 DPR n. 115/2002, è stata rigettata.
Il procedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato, ricorda in primo luogo il CNDCEC, presuppone, ai sensi dell’art. 71 del DPR 115/2002, una specifica domanda, presentata all’autorità competente ai sensi degli artt. 165 e 168 del DPR 115/2002.
La domanda è presentata, a pena di decadenza, tra le altre ipotesi, trascorsi 100 giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato.
Dunque, al fine di poter ottenere la liquidazione delle spettanze è necessario che l’ausiliario presenti apposita domanda alla competente autorità giudiziaria (ossia al magistrato titolare del procedimento in cui è stato nominato) e provveda a ciò, a pena di decadenza, entro il termine di 100 giorni dal completamento delle operazioni peritali (ossia dal deposito della relazione finale).
Il termine indicato è previsto a pena di decadenza e, pertanto, in caso del suo mancato rispetto, l’ausiliario non potrà più esercitare il diritto al compenso.
L’art. 2966 c.c. dispone, infatti, che “la decadenza è impedita solamente dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto”.
Nel caso di specie, l’atto previsto dalla legge per impedire la decadenza consisteva nel deposito della domanda di liquidazione delle spettanze entro l’indicato termine dal completamento delle attività e, da quanto emerge dal quesito, tale attività non si è verificata.
La circostanza che l’ausiliario sia decaduto dal diritto di poter richiedere il compenso per le attività professionali preclude allo stesso di poter esercitare il detto diritto anche al di fuori del procedimento di liquidazione di cui all’art. 71 DPR n. 115/2002.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, in un caso simile a quello sottoposto, che “in tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell’ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall’art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all’ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. civ. n. 4373/2015).
Rimane, pertanto, esclusa la possibilità per il Consiglio dell’Ordine di formulare un parere di liquidazione degli onorari dell’ausiliario, venuta meno la legittimazione all’esercizio del diritto al compenso.
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