Riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza
Sul Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in vigore dall’1 gennaio 2024.
Riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2024.
Principali novità in materia di lavoro e previdenza
1. Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore
L’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al:
Tredicesima
Rispetto al 2022 e al 2023, l’esonero per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima.
2. Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli
Viene introdotta una decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero è riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso quello domestico) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
Resta fermo l’esonero della quota IVS del 6% o del 7%.
Lavoratrici con tre o più figli
Per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Lavoratrici con due figli
In via sperimentale, per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
3. Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà
È introdotto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024 - 2026, assumano donne disoccupate che beneficiano della misura del reddito di libertà.
Ambito applicativo e finalità
L’esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne:
La finalità dell’esonero è quella di favorire il percorso di uscita dalla violenza promuovendo l’inserimento nel mercato del lavoro delle donne disoccupate vittime di violenza.
Rapporti incentivati e durata
L’incentivo spetta per:
Altre principali novità
1. Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti
Viene introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:
La polizza copre i danni:
Se l’obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
2. Sanzioni per la violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all’estero
Con la modifica dell’art. 11 co. 1 della L. 1228/54, sono elevate sino ad una somma ricompresa tra un minimo di 100 euro e un massimo di 500 euro le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all’inottemperanza degli obblighi anagrafici sanciti dalla L. 1228/54, recante l’“Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale”, nonché dal relativo regolamento di esecuzione (ossia il DPR 223/89, come rivisitato dal DPR 126/2015).
Le medesime sanzioni sono estese all’ipotesi di violazione degli obblighi di cui alla L. 470/88 – istitutiva dell’“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero” (c.d. “AIRE”) – e del relativo regolamento di esecuzione (vale a dire, il DPR 323/89), fatte salve, con riguardo agli obblighi dichiarativi, le specifiche prescrizioni di cui al novellato art. 11 co. 2 della L. 1228/54.
In ogni caso, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà trovare applicazione a condizione che il fatto non costituisca reato.
Riduzione delle sanzioni in caso di adempimento tardivo
La sanzione di cui al novellato art. 11 co. 1 primo periodo della L. 1228/54 è ridotta a un decimo del minimo di quella prevista (quindi a 10 euro) alla duplice condizione che:
3. Sanzioni per l’omesso trasferimento di residenza all’estero e dall’estero
Il riformato art. 11 co. 2 della L. 1228/54 prescrive una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, per ciascun anno in cui perduri la violazione, in relazione alle ipotesi di:
Anche in questi casi, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà trovare applicazione a condizione che la condotta omissiva non concreti una fattispecie di reato.
Riduzione delle sanzioni in caso di dichiarazioni di trasferimento tardive
Ai sensi del novellato art. 11 co. 2 secondo periodo della L. 1228/54, per come modificato, la sanzione connessa all’inadempimento dei suddetti obblighi di dichiarazione di trasferimento all’estero o dall’estero è ridotta a un decimo del minimo (dunque, a 20 euro) alla duplice condizione che:
4. Accertamento e irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all’estero
Il nuovo art. 11 co. 3 della L. 1228/54 prevede che l’autorità competente per l’accertamento delle violazioni di cui ai commi precedenti e per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Al procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81.
Decadenza dal potere accertativo e sanzionatorio
L’art. 11 co. 3 della L. 1228/54, per come riformato, stabilisce che l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni devono essere notificati al trasgressore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.
Destinazione dei proventi delle sanzioni
In senso analogo alla previgente formulazione, il novellato co. 4 dell’art. 11 della L. 1228/54 dispone che i proventi delle suddette sanzioni sono acquisiti al bilancio del Comune che ha irrogato la sanzione.
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