Si ha tempo fino al prossimo 30 giugno 2023
I lavoratori e i ricercatori e docenti, che intendono usufruire per un ulteriore periodo del regime opzionale a favore degli “impatriati”, hanno tempo fino al prossimo 30 giugno per effettuare il versamento dell’importo necessario a perfezionare l’adesione.
Possono beneficiare del prolungamento i cittadini iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e dell’Unione Europea, che:
Il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo al primo periodo di fruizione dell’agevolazione.
Sempre entro lo stesso termine, i dipendenti devono presentare al datore di lavoro una richiesta scritta di applicazione di proroga dell’agevolazione indicando anche gli estremi del versamento.
I lavoratori autonomi, invece, comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale hanno effettuato il versamento.
Il versamento dell’imposta sostitutiva da parte dei lavoratori impatriati deve essere effettuato tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) senza possibilità di compensazione, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e utilizzando rispettivamente i codici tributo “1860” o “1861”, istituiti con la risoluzione n. 27/2021, se l’imposta forfetaria è pari al 10 o al 5 per cento del reddito di lavoro autonomo o dipendete prodotto in Italia nell’anno precedente.
Ricercatori e docenti, invece, dovranno indicare nel modello F24 Elide i codici tributo “1880” se la percentuale dovuta è del 10%, “1881” se la percentuale è pari al 5% del reddito, istituiti con la risoluzione n. 24/2022.
L’omesso o insufficiente versamento non è sanabile in alcun modo e l’opportunità è definitivamente persa.
Il regime speciale per lavoratori impatriati
Il decreto internazionalizzazione, ricordiamo, ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati". La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), in vigore dal 1° maggio 2019.
Per fruire del trattamento di cui all'articolo 16 del decreto internazionalizzazione, come modificato dal decreto crescita, è necessario, ai sensi del comma 1, che il lavoratore:
In base al successivo comma 2, il cui contenuto è rimasto immutato rispetto alla versione dell'articolo 16 in vigore fino al 30 aprile 2019, sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
Per accedere al regime speciale, occorre che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
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