I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 6/E
Nella circolare n. 6/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulla tregua fiscale in seguito a dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria, è stato chiarito che per i lavoratori impatriati non è possibile regolarizzare l’omesso versamento neanche se si ricorre al ravvedimento speciale di cui alla Legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Ricordiamo che in deroga al ravvedimento operoso ordinario, la legge di bilancio 2023 ha previsto un ravvedimento definito speciale.
Tale tipo di ravvedimento permette di pagare le sanzioni previste dalla legge per la riduzione commessa con un abbattimento a 1/18. Sono oggetto di ravvedimento speciale le violazioni riconducibili a dichiarazioni validamente presentate, anche tardive, relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti.
Proprio sul ravvedimento speciale, nella circolare n. 6/E, l’Agenzia ha chiarito se tale tipo di sanatoria possa essere sfruttata anche dai lavoratoti impatriati che hanno intenzione di allungare la durata del regime fiscale agevolato a loro riservato ma che non hanno effettuato il versamento richiesto dalla legge ai fini dell’opzione.
Il quesito
È possibile avvalersi del ravvedimento speciale nell’ambito del regime fiscale previsto per i cd. impatriati, in particolare ai fini dell’esercizio dell’opzione per la proroga ex articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Nella circolare n. 2/E del 2023 è stato chiarito che al ravvedimento speciale si applicano i medesimi chiarimenti già forniti con riguardo al ravvedimento ordinario, per quanto non derogato espressamente.
Il versamento contemplato dall’articolo 5, comma 2-bis, del d.l. n. 34 del 2019, è funzionale all’esercizio dell’opzione per la proroga del regime fiscale previsto per i cd. impatriati, nelle ipotesi ivi contemplate.
La sua assenza o insufficienza determina l’esclusione dalla proroga predetta e, quindi, non rappresenta alcuna violazione “regolarizzabile” nella forma del ravvedimento speciale, al pari di quanto già detto con riferimento al ravvedimento ordinario.
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