Spetta all’erede, anche se non nominato nel testamento
Con la risposta n. 367 del 7 luglio 2022, recante oggetto “legatario-erede e presentazione della dichiarazione dei redditi del de cuius- art. 65 DPR n. 600 del 1973”, l’Agenzia delle Entrate conferma quanto riportato nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico Persone Fisiche chiarendo che solo l'erede può presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta, anche se non nominato nel testamento, in base alle norme sulla successione legittima. Al legatario, dunque, non spetta tale onere.
Il caso
L’istante, in qualità di legatario, fa presente che la signora defunta, che al momento del decesso era vedova e senza prole, ha disposto del suo patrimonio unicamente per legati mediante testamento olografo, non nominando alcun erede. La de cuius aveva una sorella e un fratello, anch’essi legatari.
Per i beni non contemplati nel testamento operano le norme della successione legittima, perciò, prosegue l’istante, potrebbero essere considerati come eredi, la sorella e il fratello della defunta, che sarebbero chiamati come eredi per i beni non indicati nel testamento e per qualsiasi altro bene, nel caso in cui emergano ulteriori cespiti a compendi dell'eredità. Coesisteranno la successione legittima e la successione testamentaria.
Il quesito
A questo punto l’istante chiede di sapere se uno dei legatari possa presentare la dichiarazione dei redditi della de cuius.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia riprende l'articolo 65 del Dpr n. 600/1973, "Eredi del contribuente”. Esso prevede che “gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare, direttamente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio delle Entrate del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.
Dunque, solo l'erede può presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta e quindi nel caso in esame l’istante, in qualità di legatario, non può presentarla per conto della de cuius.
Nel caso di specie, in base alle norme sulla successione legittima, spetterà dunque alla sorella e al fratello della defunta, chiamati come eredi per i beni non indicati nel testamento e per qualsiasi altro bene, nel caso in cui emergano ulteriori cespiti a compendi dell'eredità, presentare la dichiarazione dei redditi della persona deceduta.
Fonte: fiscooggi.it
Aumentano le controversie discusse da remoto nel II trimestre 2024
Le società di capitali trainano la crescita
Chiarimenti sulla tassazione per i lavoratori impatriati
Credito d’imposta per gli investitori incapienti