Agenzia delle Entrate scioglie nuovi dubbi
Puntuale, l’Amministrazione finanziaria aggiorna la sezione dedicata alle FAQ e risolve ulteriori quesiti relativi alla dichiarazione integrativa e al limite di accesso in caso di redditi esenti.
Per accedere al concordato preventivo biennale (CPB) è necessario non avere debiti tributari o contributivi relativi all’anno d’imposta precedente a quello di riferimento della proposta del Fisco (articolo 10, comma 2, Dlgs n. 13/2024). Tuttavia, specifica la prima delle nuove FAQ disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata ai contribuenti ISA, è sufficiente che tale requisito sia soddisfatto al momento di accettazione dell’accordo. La FAQ ricorda, infatti, che chi ha presentato la dichiarazione dei redditi nei termini (31 ottobre 2024) senza però aderire al CPB, ha tempo fino al 12 dicembre 2024 per accettare la proposta concordataria presentando una dichiarazione integrativa. Questa ulteriore possibilità è stata introdotta dall’articolo 1 del Dl n. 167/2024, che non fissa espressamente il termine entro cui verificare i requisiti per aderire al concordato.
L’Agenzia delle Entrate conferma inoltre, rispondendo a un altro quesito, che non è prevista alcuna sanzione per i contribuenti ISA che presentano, entro il 12 dicembre, una dichiarazione integrativa identica a quella già presentata, esclusivamente per aderire al concordato. L’integrativa può essere anche correttiva della precedente, a patto che evidenzi un maggiore imponibile, una maggiore imposta o un minor credito; in questo caso, però, sono dovute le relative sanzioni.
Un ulteriore dubbio è stato risolto riguardo alla tempistica del pagamento degli acconti, comprensivi delle maggiorazioni, in caso di dichiarazione integrativa: l’Amministrazione conferma che si applicano le regole ordinarie previste dall’articolo 20, comma 2, del decreto CPB. Tuttavia, la violazione per omesso o tardivo versamento si verifica solo se il pagamento avviene dopo il giorno di adesione all’accordo. Tali violazioni possono essere sanate tramite ravvedimento operoso.
Infine, nella sezione dedicata alle condizioni di accesso e alle cause di esclusione, l’Agenzia delle Entrate torna a chiarire il limite che impedisce l’accesso al concordato per i contribuenti che, nell’esercizio di impresa o di arti e professioni, hanno maturato redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, superiori al 40%. Al riguardo, l’Amministrazione precisa che al raggiungimento di questa soglia contribuiscono solo i redditi esenti o esclusi derivanti da agevolazioni specifiche e non rilevano, ad esempio, le plusvalenze PEX derivanti dalla cessione di partecipazioni d’impresa o i dividendi percepiti nell’esercizio dell’attività d’impresa.
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