I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la circolare del 6 ottobre 2022 n. 33
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 6 ottobre 2022 n. 33 recante oggetto “Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione” e contenente chiarimenti in merito alla cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022).
Le principali novità riguardano le modifiche apportate:
Nello specifico, il suddetto articolo 33-ter, introduce all’articolo 14 del decreto Aiuti i nuovi commi 1-bis.1 e 1-bis.2:
In tale contesto normativo, l'Agenzia delle Entrate fornisce così precisazioni in merito alla responsabilità di tipo amministrativo del fornitore e del cessionari.
Vengono infine fornite alcune indicazioni per rimediare a eventuali errori commessi nella compilazione della Comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma, nonché specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate all’articolo 119 del medesimo decreto Rilancio dal decreto Aiuti, che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione del Superbonus 110% nel caso di interventi realizzati su edifici unifamiliari da parte di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di arti o professioni o d’impresa.
Riguardo agli eventuali errori commessi nella compilazione del modello inviato, è possibile trasmettere una successiva Comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
A seguito di questa operazione, nella Piattaforma sono visibili solo gli importi correttamente indicati con l’ultima Comunicazione inviata.
Se il predetto termine è trascorso e non è più possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva di quella errata, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma.
Il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della Comunicazione errata, il cedente, beneficiario della detrazione, non potrà comunicare una nuova cessione dello stesso credito tramite la Piattaforma (come avviene in caso di rifiuto delle cessioni successive alla prima), ma, se il relativo termine non è scaduto, potrà trasmettere una nuova Comunicazione corretta, a favore dello stesso o di altro cessionario.
Tramite le modalità illustrate, contribuenti e professionisti possono rimediare velocemente e in autonomia agli errori commessi in fase di esercizio dell’opzione. Nella circolare vengono fornite le istruzioni per risolvere alcune tipologie di errore, nei casi in cui non siano state adottate le soluzioni ordinarie sopra descritte e il credito derivante dalla Comunicazione errata sia stato già accettato dal cessionari
Ulteriori indicazioni sono fornite per la gestione delle ipotesi in cui la Comunicazione non sia stata correttamente trasmessa entro i termini previsti.
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