Cambiano le date per presentare la propria domanda
Cambiano le date in cui è possibile fare domanda per il Bonus pubblicità 2021.
La finestra temporale per inviare domanda di accesso al bonus pubblicità è stata spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021, rispetto alla precedente finestra dal 1° al 30 settembre 2021. Motivo dello spostamento è stato un aggiornamento della piattaforma telematica.
Il Bonus pubblicità è un credito d’imposta del 50% per gli investimenti pubblicitari, previsto all’interno del Decreto-legge Sostegni bis, articolo 67. Questo, viene conteggiato sulla somma spesa ed entro il limite massimo di 90 milioni di euro.
Non viene più richiesto il requisito dell’incremento dell’investimento pari all’1% rispetto al 2020. Inoltre, è stato previsto l’aumento delle risorse stanziate pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2022.
Il credito d’imposta è riservato a tutte le imprese (a prescindere dalla forma giuridica), ai lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su:
La richiesta per il 2021, dunque, può essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2021. La dichiarazione telematica nella quale dovrà essere indicato il totale delle fatture effettivamente contabilizzate dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022.
È possibile presentare la propria domanda servendosi dei canali telematici messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Una volta eseguito l’accesso, mediante l’uso delle credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di Identità Elettronica), Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o usando quelle di Entratel/Fisconline, il richiedente potrà scaricare il modulo per trasmettere l’istanza. In alternativa, sarà possibile recarsi presso Caf o Patronati, oppure da altri professionisti abilitati.
Bonus pubblicità: cos’è
Con l’articolo 57 D.L. 50/2017 è stato introdotto un incentivo fiscale a favore degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato.
Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, previa presentazione di specifica istanza.
A partire dall’anno 2019, è stata prevista una misura unica del 75% per detto credito d’imposta, mentre per l’annualità 2020 il credito d’imposta è stato concesso, ai medesimi soggetti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, estendendolo anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali.
Per il 2021 e il 2022, la Finanziaria 2021 ha originariamente quantificato l’incentivo nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati con riferimento alle campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.
Infine l’articolo 67, commi 10 e 13, D.L. 73/2021 ( c.d. Sostegni-bis) ha modificato l’agevolazione in esame estendendola anche agli investimenti su emittenti radio televisive, con riferimento all’anno 2021 e 2022.
Tale modifica ha avuto appunto come conseguenza il rinvio della data di partenza delle istanze di prenotazione da presentare per poter accedere al bonus per l’anno 2021, originariamente previsto per il 1° settembre 2021 e ora, proprio per la necessità di aggiornare la piattaforma telematica per tener conto delle novità di cui al Decreto Sostegni-bis, previsto per il 1° ottobre e fino al 31 ottobre 2021.
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