"Reddito diverso" se occasionale, reddito di impresa se l'attività è esercitata professionalmente
La vendita di opere d'arte presenta aspetti fiscali da considerare sia quando viene esercitata in modo professionale come mercante d'arte o antiquario, sia quando viene svolta occasionalmente.
L'attività svolta professionalmente produce redditi d'impresa, pur non essendo presente una vera organizzazione imprenditoriale. Pertanto essendo redditi di impresa si applicano le previsioni normative previste dal DPR 22 dicembre 1986 n. 917.
Quando l’attività di vendita di opere d’arte viene svolta occasionalmente, si possono avere due casi:
L'attività svolta in relazione alla compravendita saltuaria per fini di lucro può rientrare nei "redditi diversi" (art. 67 c.1 l.1 TUIR) a condizione che ci sia connessione tra pluralità di atti, un'attività anche se minima e relativo conseguimento del reddito.
Con la sentenza n. 21776 del 20 ottobre 2011, la Cassazione afferma che si devono “escludere quelle condotte che si esauriscono nel semplice atto traslativo del diritto a titolo oneroso, atteso che la predetta nozione implica necessariamente una pluralità di atti coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo che può trovare riscontro nel caso in cui si accerti la stretta relazione funzionale - verificata in base a concreti elementi circostanziali tra l'atto di acquisto a quello successivo di vendita, ovvero anche nel compimento di una serie di atti intermedi volti a incrementare il valore del bene funzione della successiva vendita”.
Inoltre, sempre la Cassazione, con le sentenze n. 2711/2006 e n. 8196/2008, ha affermato che la compravendita di oggetti di antiquariato avrà rilevanza fiscale se gli importi generati sono rilevanti, indipendentemente dalla frequenza.
La precedente normativa fiscale, invece, assoggettava a IRPEF “le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d'impresa” (art. 76, DPR n. 597/1973) e considerava, per il principio di presunzione assoluta, eseguiti con finalità speculative, la compravendita di oggetti d'arte, di antiquariato e in genere opere e beni da collezione, se il periodo intercorso tra l'acquisto e la vendita non superava i due anni.
Per quanto riguarda l'attività di vendita dovuta all'acquisizione del bene in maniera casuale (come bene in eredità, per donazione, per ritrovamento in casa o altro), si configura, in questo caso, solo un realizzo patrimoniale, non rilevante dal punto di vista del reddito, in quanto, come redditi diversi i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, non trovano spazio in questa circostanza.
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