Proroghe e novità
Con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021 n. 310 (S.O. n. 49) e in vigore dal 1° gennaio 2022, sono stati prorogati fino al 2024 la maggior parte dei bonus edilizi, compreso il Superbonus ma con la rimodulazione dell’aliquota della detrazione per quest’ultimo.
Viene, inoltre, prorogata anche la possibilità di avvalersi delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, precisando che, per tutti i bonus edilizi, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni.
Superbonus
Il Superbonus è stato prorogato nella misura del 110% per alcune categorie di beneficiari fino al 2023. Per il 2024 e 2025, invece, l'aliquota scende rispettivamente al 70% e al 65%.
In particolare, i condomìni, le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione e con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale possono accedere al Superbonus 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
La percentuale di detrazione scende al 70% per le spese sostenute nell'anno 2024 e al 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.
Le persone fisiche che effettuano interventi su unità immobiliari, invece, potranno accedere al Superbonus 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a patto che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.
Viene inoltre previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità nel caso di fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, eccetto il caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Altri bonus edilizi
Vengono prorogati, relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024:
Bonus facciate
L’agevolazione, destinata agli interventi di recupero o restauro dell’esterno di edifici di qualsiasi categoria catastale, viene prorogata fino al 31 dicembre 2022, ma con aliquota pari al 60% (anziché del 90%, spettante per le spese sostenute nel 2020 e 2021).
Opzione per lo sconto su corrispettivo o per la cessione del credito
Viene infine prorogata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, in luogo della fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per la stessa durata (come da proroghe) dei bonus edilizi.
Sono comunque necessari l’attestazione di congruità delle spese e il visto di conformità, tranne che per gli interventi “di edilizia libera” e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro (fatta eccezione per quelli agevolati con il bonus facciate).
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai singoli interventi.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti