L’Agenzia delle Entrate aggiorna le istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione delle opzioni alternative
Tra le disposizioni più interessanti del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) occorre certamente ricordare quelle contenute agli articoli 121, 122 e 176 relative alla possibilità di optare per la cessione del credito maturato dalle detrazioni fiscali.
Tali disposizioni, infatti, hanno previsto la possibilità, per i titolari di alcuni crediti d’imposta di natura agevolativa e detrazioni fiscali per interventi edilizi, di optare per la cessione del credito o della detrazione a soggetti terzi, ovvero per la fruizione della detrazione come sconto in fattura.
Con Provvedimento 29 luglio 2021, n. 205147 avente come oggetto 'Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti sulla “Piattaforma cessione crediti”. Approvazione delle specifiche tecniche del flusso di esito delle richieste' , l'Agenzia delle Entrate ha provveduto all’aggiornamento delle istruzioni e delle specifiche tecniche per la compilazione e l’invio telematico del modello per la comunicazione delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, relative al Superbonus 110% e alle altre detrazioni spettanti per gli interventi edilizi.
Con tale provvedimento l’Agenzia delle Entrate dispone:
1. Approvazione e decorrenza delle specifiche tecniche
1.1. Con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche:
1.2. Le specifiche tecniche di cui al punto 1.1, riportate in allegato al presente provvedimento, sono utilizzate a decorrere dal 29 luglio 2021.
1.3. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui al punto 1.1 saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Termini e modalità di invio delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti
2.1. Le richieste di cui al punto 1.1, lettera a), sono inviate tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle relative specifiche tecniche, esclusivamente dal soggetto che risulta quale cessionario del credito da accettare o rifiutare.
2.2. L’esito delle richieste di cui al punto 1.1, lettera a), è comunicato telematicamente al cessionario entro il secondo giorno successivo all’invio delle richieste, tramite apposito file compilato secondo le specifiche tecniche di cui al punto 1.1, lettera b), scaricabile dai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
2.3. Entro il giorno successivo all’invio del file contenente le richieste di cui al punto 1.1, lettera a), è possibile inviare la richiesta di annullamento di tutte le richieste contenute nello stesso file.
Viene poi ricordato che:
Credito d’imposta per gli investitori incapienti