I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Novità dall’Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 fornisce alcuni chiarimenti riguardanti i beneficiari del Superbonus 110%.
Si tratta, ricordiamo, della detrazione fiscale del 110% (da godere in 5 quote annuali di pari importo) riconosciuta a fronte delle spese, fatte dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi di isolamento termico sugli involucri di edifici esistenti, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e per interventi antisismici.
I soggetti beneficiari che possono godere del Superbonus 110% sono specificamente individuati dallo stesso decreto Rilancio.
La spesa può essere dunque sostenuta da:
Tra i beneficiari del Superbonus 110%, dunque, rientrano anche “le persone fisiche” ma con la precisazione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, precisa questo punto:
“Con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguardi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR)”.
In pratica il Superbonus 110% spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni (dunque, con partita IVA), ma solo per le spese sostenute per interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, quindi, diversi:
La limitazione non si applica, tuttavia, con riferimento alle spese condominiali.
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