A rilasciare il visto di conformità sono commercialisti, consulenti del lavoro e professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
C'è tempo fino al 31 marzo 2021 per inviare la comunicazione, per le spese sostenute nel 2020, relativa alla cessione del credito per il Superbonus. Il tutto deve avvenire tramite l'apposita applicazione web o i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
L’articolo 121 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che, per il Superbonus al 110%, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:
Le disposizioni si applicano, come previsto sempre dal citato articolo 121 D.L. 34/2020, ai seguenti interventi:
L’opzione per la cessione di un corrispondente credito d’imposta può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione, riferita a tutte le rate residue, è irrevocabile.
L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato al provvedimento prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione. La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici invece va trasmessa dall’amministratore di condominio; in entrambi i casi è possibile trasmettere il modello direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.
Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 119 D.L. 34/2020, la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate:
Dunque, a rilasciare il visto di conformità ai fini del Superbonus sono esclusivamente commercialisti, consulenti del lavoro e professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
A seguito dell’invio della comunicazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico. Essa viene così messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal presente provvedimento rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate.
I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
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