Chiarimenti del CNDCEC con PO 51/2023
Con il Pronto Ordini 51/2023, recante oggetto “STP – indicazione attività prevalente nello Statuto”, il CNDCEC chiarisce cosa occorra indicare nello statuto di una STP in cui i soci sono tutti iscritti all'Albo Commercialisti ai fini della iscrizione presso l'Ordine.
Nel caso di specie, l’Ordine di Verona chiedeva quale tipo di dichiarazione si rendesse necessaria, da parte del richiedente, al fine di procedere con l’iscrizione di una STP composta da tre soci professionisti (iscritti ODCEC) avente per oggetto sociale “la società svolge esclusivamente attività libero professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, revisore legale, esperto contabile quali previste dall’art. 1 del D.lgs. 28/05/2005 n. 139 e ss.mm.ii., consulente del lavoro, avvocato, e comunque ogni e qualsiasi professionista iscritto in Albi professionali le cui attività sono riservate” che non aveva indicato nell’atto costitutivo l’attività prevalente. Al quesito non viene allegata copia dello statuto della STP.
Il CNDCEC ricorda che l’art. 10, comma 4, lett. a), legge n. 183/2011 stabilisce che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.
L’art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/2011, precisa che l’atto costitutivo della società tra professionisti può prevedere l’ammissione in qualità di soci:
L’art. 10, comma 8, legge n. 183/2011, dispone altresì che la società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
Il compendio normativo di riferimento viene completato dall’art. 1 D.M. n. 34 /2013, il quale precisa che:
L’art. 8, comma 2, D.M. n. 34/2013, dispone che la società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro tenuto dall’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
A tal riguardo, il CNDCEC precisa come i soci non siano obbligati a individuare l’attività prevalente, essendo quest’ultima una scelta del tutto discrezionale, con il corollario che, qualora una delle attività dedotte nell’oggetto sociale non sia connotata in termini di prevalenza, la STP multidisciplinare dovrà essere iscritta negli albi di appartenenza dei singoli professionisti.
Ciò posto, stante quanto previsto dall’art. 10, comma 4, lett. a), legge n. 183/2011 e dall’art. 1, comma 1, D.M. n. 34/2013, l’attività professionale dedotta nell’oggetto sociale deve essere necessariamente quella esercitata dai soci professionisti della STP.
Pertanto non è consentita l’iscrizione, ovvero il mantenimento di iscrizione, di STP multidisciplinari se nella compagine sociale non sia presente almeno un socio professionista legalmente abilitato all’esercizio delle professioni individuate nell’oggetto sociale.
Nel caso affrontato sembrerebbe che la STP sia costituita esclusivamente da tre soci iscritti all’albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili. La STP dovrebbe quindi avere per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività professionale che forma oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti. Il CNDCEC precisa che tale ultima attività può essere esercitata solo da soci professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano al contempo iscritti al registro dei revisori legali.
In definitiva, l’Ordine di Verona dovrebbe richiedere di riformulare secondo le indicazioni fornite l’oggetto della STP i cui soci professionisti sono iscritti unicamente all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.
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