Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta n. 223/2022 recante oggetto “Regime speciale per lavoratori impatriati - Art. 16 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147- Rientro in Italia di un medico con attività svolta in modalità smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, eseguendo anche una attività lavorativa occasionale non dipendente in USA”, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un nuovo chiarimento in tema di agevolazioni per i lavoratori che rientrano in Italia dopo periodi di lavoro all'estero.
Nel caso in cui un medico, dopo aver svolto la professione negli Stati Uniti accetta un nuovo lavoro in Italia in modalità smart working con un datore di lavoro americano, nel caso di specie una clinica di telepsichiatria, sussiste comunque quel nesso tra il rimpatrio e l’inizio dell’attività lavorativa che consente l’accesso al regime degli impatriati.
L’istante, oltre alla conferma dell’esistenza del nesso tra il rientro in Italia e la nuova attività, chiede se la normativa agevolativa si applica anche se successivamente al 2022, anno di rimpatrio, dovesse svolgere negli Stati Uniti delle prestazioni occasionali non superiori a quindici giorni così da non perdere lo status di medico ospedaliero americano.
L'Istante ritiene di avere tutti i requisiti richiesti dalla normativa riguardante il regime degli impatriati, in quanto:
Chiede inoltre se, per il reddito prodotto sia dallo smart working che dal lavoro occasionale negli Usa, possa fruire del credito d’imposta in base alla convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e gli Stati Uniti e se il beneficio possa essere mantenuto anche nel caso in cui dovesse cambiare datore di lavoro.
Riguardo alla possibilità di svolgere negli Usa delle prestazioni occasionali, inferiori a quindici giorni, l’Agenzia delle Entrate rileva che l'accesso al regime speciale degli impatriati è ammesso al lavoratore che svolge l’attività da remoto in Italia a beneficio del datore di lavoro estero.
L’eventuale lavoro occasionale non precluderebbe la fruizione dei benefici, rispettando la prevalenza dell’attività lavorativa in Italia, che deve essere superiore a 183 giorni.
Viene precisato inoltre che l’agevolazione risulta applicabile ai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato i quali comprendono anche quelli, dipendenti o autonomi, remunerati da un soggetto estero, a patto che siano prodotti in Italia.
Quindi, in linea generale, l’esenzione non spetta per i redditi derivanti dalle prestazioni occasionali nel territorio Usa di un lavoro non dipendente, come nel caso prospettato dall’istante.
In relazione alla convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Usa l’Agenzia delle Entrate fa notare che tale accordo prevede che le remunerazioni siano tassate esclusivamente nello Stato di residenza del lavoratore. Di conseguenza il reddito del medico sarà imponibile solo in Italia e quindi tali somme non potranno maturare alcun credito per le imposte pagate all’estero in quanto non potranno mai essere tassate negli Stati Uniti.
Nello stesso modo il reddito derivante dal lavoro occasionale non dipendente svolto in territorio americano, che in assenza di una base fissa sarà soggetto a tassazione in Italia, non potrà maturare alcun credito d’imposta per contrastare le doppie imposizioni in quanto le tasse devono essere corrisposte in Italia e non negli Usa.
Riguardo infine la possibilità per l’istante di mantenere il regime speciale impatriati nel caso in cui dovesse cambiare società, l’Agenzia ritiene che l’eventuale nuovo datore di lavoro non possa pregiudicare l’applicazione della norma premiale.
Fonte: fiscooggi.it
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