Ancora pochi giorni per richiedere il rimborso dell'Iva pagata in altri Stati UE
Scade il 30 settembre 2020 il termine entro il quale i soggetti passivi stabiliti in Italia possono presentare l’istanza di rimborso per l’IVA assolta nel 2019 in altri Stati membri dell’Unione Europea. Sempre entro la stessa data, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri o in Paesi extra Ue con i quali esistono accordi di reciprocità possono chiedere il rimborso dell’IVA pagata in Italia.
Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede il rimborso. Dunque, il 30 settembre 2020 rappresenta il termine ultimo per presentare le domande riferite al 2019.
Ogni Stato membro richiede determinate informazioni per concedere il rimborso. Tali dati devono essere forniti in occasione della presentazione della domanda di rimborso e possono variare a seconda del Paese destinatario della domanda.
Il contribuente deve inoltre riportare la descrizione dei beni nel rispetto della tabella di raccordo pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta la domanda, effettuerà alcuni controlli preliminari prima di inoltrarla allo Stato UE che dovrà eseguire il rimborso. Nell’ambito di tale attività preliminare l’Agenzia verificherà che nel periodo considerato il richiedente:
L’allegato B del provvedimento attuativo n. 53471/2010 definisce i controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, tra cui:
In caso di riscontro di un’anomalia verrà notificato al contribuente, entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, un provvedimento di rigetto, ricorribile secondo quanto disposto in materia di contenzioso tributario.
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