Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.1 del 12 febbraio 2020 fornisce ulteriore chiarimenti in relazione all'art. 17-bis del DLgs. 241/97, ovvero sulle "ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera".
Ricordiamo, innanzitutto, che dal 1° gennaio 2020 sono in vigore le nuove regole sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti a prevalente utilizzo di manodopera rispetto alle quali la prima scadenza da rispettare è stata quella del 17 febbraio: scadenza prevista dalle regole sui versamenti delle ritenute negli appalti labour intensive di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro.
Le misure, introdotte dal decreto fiscale 2020, prevedono infatti nuovi adempimenti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti.
Il committente, per intenderci, è obbligato a controllare che l’impresa effettui il versamento delle ritenute e, in caso di omissioni, dovrà procedere alla sospensione dei pagamenti segnalando l’irregolarità all’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate ha dunque fornito ulteriori chiarimenti nell’ambito della responsabilità per l'appaltatore e subappaltatore, annunciando comunque una moratoria delle sanzioni fino al prossimo 30 aprile.
La circolare Agenzia delle Entrate 12.2.2020 n. 1 “chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente.”
Vengono esclusi i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi. Esclusi anche i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni. Così come sono esclusi dall’ambito di applicazione anche gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.
Altri chiarimenti vengono forniti in merito “alle cause di esclusione per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, la sussistenza di determinati requisiti”. Sono quei soggetti che risultano in attività da almeno tre anni e che sono in regola con gli obblighi dichiarativi e che abbiano eseguito, “nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse e che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione”.
La circolare infine chiarisce che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti