Iscrizione per gli enti diversi dagli ETS di diritto
Una volta operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), tutti gli enti diversi dalle organizzazioni di volontariato (ODV), dalle associazioni di promozione sociale (APS) e dalle Onlus potranno scegliere se iscriversi o meno.
Per alcuni di essi, in quanto ETS di diritto, la scelta sarà scontata (società di mutuo soccorso e le imprese sociali), per altre tipologie di associazioni e fondazioni, invece, la scelta di iscriversi o meno sarà dettata da opportunità e convenienza. Per altri enti la scelta sarà preclusa.
Sono tenute a iscriversi al RUNTS tutte quelle associazioni e fondazioni che abbiano nell’oggetto sociale l’esercizio principale di una o più delle attività di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore. La scelta di iscriversi sarà condizionata da valutazioni di tipo civilistico come la necessità di modificare i relativi statuti, l’obbligo di tenere i libri sociali, il vincolo di redigere il bilancio secondo nuovi schemi e di depositarlo al RUNTS ma anche valutazioni di tipo fiscale, direttamente collegate, quindi, alla convenienza fra l’attuale disciplina del TUIR e delle ulteriori leggi agevolative e le disposizioni introdotte dagli artt. 79 e ss. del CTS.
Per altri enti, invece, l’iscrizione al RUNTS sarà preclusa. Parliamo delle organizzazioni come le amministrazioni pubbliche, le associazioni politiche e sindacali, le associazioni professionali e di rappresentanza delle categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da queste ultime.
Per gli enti che decideranno di iscriversi al RUNTS sarà necessario distinguere le associazioni non riconosciute da quelle dotate di personalità giuridica.
Le prime dovranno seguire l’iter previsto dall’art. 8 del DM 106/2020 con domanda di iscrizione che deve essere presentata per via telematica dal rappresentante legale dell’ente o, su istanza di quest’ultimo, dal rappresentante della rete associativa a cui l’ente aderisce. La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la propria sede legale (a meno che l’ente intenda essere iscritto in più sezioni per cui la domanda dovrà essere inoltrata in maniera unitaria all’ufficio statale del RUNTS).
Se reperibile, dovrà essere presentato il nuovo statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate una volta emendato secondo le regole del Codice del Terzo Settore. Dovranno poi essere allegati gli ultimi due bilanci approvati, se disponibili, insieme alle copie dei verbali di approvazione degli stessi.
Per gli enti dotati di personalità giuridica, la procedura di iscrizione al RUNTS sarà diversa. L’art. 17 del decreto istitutivo del RUNTS prevede infatti l’intervento obbligatorio del notaio (non necessario nel caso precedente) che verificherà la conformità delle disposizioni dell’atto alle regole del CTS. Il notaio provvederà al deposito degli atti e della relativa documentazione presso il competente ufficio del RUNTS. Comunicherà sempre al RUNTS anche gli estremi relativi al Registro delle persone giuridiche nel quale l’ente risultava iscritto anteriormente al transito nel Registro unico così che l’ufficio del RUNTS possa comunicare alla competente Regione o prefettura la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
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