Dal 1° luglio la presentazione della domanda
Il Reddito di Emergenza (REM d.l. 34) è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’Inps con una nota pubblicata il 15 giugno 2021 annuncia che le domande per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre del Reddito di Emergenza, riconosciute dal decreto legge n. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni bis), partiranno il 1° luglio e potranno essere presentate esclusivamente fino al 31 luglio 2021.
Dunque, dal mese di giugno e fino a settembre, alle famiglie in possesso dei requisiti sarà riconosciuto un assegno di importo pari ad un minimo di 400 e fino a un massimo di 840 euro.
I nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti potranno fare domanda tramite i consueti canali:
Le famiglie richiedenti per la prima volta il Reddito di Emergenza devono presentare la domanda tramite modello predisposto dall’Inps. Non hanno invece alcuna necessità di farlo i nuclei che in passato hanno già ricevuto questo sostegno.
Al momento di richiedere il Reddito di Emergenza è necessario essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee, ordinario o corrente. Nel caso di presenza di minorenni in famiglia, si può presentare l’Isee minorenni. Non è invece valida l’attestazione Isee riferita al nucleo ristretto.
Il beneficio economico del Reddito di Emergenza è determinato moltiplicando 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
L’importo del beneficio economico non può essere superiore a 800 euro mensili, tranne nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza viene maggiorata fino a 2,1.
La scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e viene incrementata di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 ann e 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne. La scala può raggiungere la soglia massima di 2.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza la soglia massima viene elevata a 2,1. La scala di equivalenza non tiene però conto dei soggetti che, al momento della presentazione della domanda, si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione. In questo caso, la presenza del componente che si trova in tali condizioni deve essere autodichiarata in domanda.
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