Prestazioni occasionali, comunicazione telematizzata
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha ribadito le modalità attraverso le quali assolvere all’obbligo riferito alle prestazioni autonome occasionali, precisando che la nuova comunicazione obbligatoria potrà continuare a essere inviata mediante email e tramite piattaforma telematica a partire dal 1° maggio.
Infatti il sistema di invio a mezzo email, affiancherà la piattaforma telematica dedicata, messa a disposizione dal Ministero del Lavoro su “Servizi Lavoro” e accessibile ai datori di lavoro tramite SPID e CIE.
La piattaforma telematica resta in ogni caso il sistema più idoneo ed efficace per l’assolvimento dell’obbligo comunicazionale per ragioni di monitoraggio e di contrasto all’uso illegittimo e fraudolento del lavoro autonomo occasionale; prevede uno specifico format della modulistica da utilizzare per l’inoltro telematico della comunicazione preventiva che consente di effettuare tale adempimento in modo sicuro e guidato, senza il rischio di dimenticare e omettere dati ritenuti essenziali e obbligatori, a partire dagli elementi che consentono l’identificazione tanto del committente quanto del prestatore, il luogo ove verrà svolta la prestazione fino ad arrivare alla descrizione dell’attività, all’oggetto del contratto e al compenso che rappresenta un dato non obbligatorio se non noto al momento dell’invio della comunicazione e, conseguentemente, in tale caso potrà essere valorizzato anche con importo a zero.
Con il medesimo canale si potranno gestire anche le variazioni e gli annullamenti, indicando l’identificativo della comunicazione da annullare o variare.
Inoltre, andrà precisata la durata della prestazione, attraverso l’indicazione della data di inizio e la scelta dell’arco temporale entro il quale, presuntivamente, il lavoratore renderà la propria prestazione commissionata, tra tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni.
Sul punto occorre ricordare che, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto entro la soglia temporale originariamente indicata, il committente dovrà necessariamente effettuare una nuova comunicazione, al fine di evitare spiacevoli conseguenze sanzionatorie.
Con l’utilizzo della piattaforma il committente non dovrà preoccuparsi di individuare l’ufficio competente mediante il criterio della competenza territoriale derivante dal luogo di svolgimento della prestazione, un dato non sempre così agevole da individuare quando si parla di lavoro autonomo occasionale.
Inoltre attesa la possibile lacunosità delle comunicazioni a mezzo email, rispetto a esse potranno essere attivati specifici controlli ispettivi.
Viene pertanto raccomandato di adempiere a tale comunicazione avvalendosi della piattaforma telematica accessibile al seguente link.
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