Caratteristiche e differenze
Le PMI innovative e le startup innovative operano nel campo dell’innovazione tecnologica. Le caratteristiche di queste due tipologie di imprese sono simili ma tra le due forme di impresa vi sono anche importanti differenze.
Esse riguardano principalmente quattro aspetti: la data di costituzione, l’oggetto sociale, le dimensioni e i benefici fiscali di cui godono.
PMI innovative
La PMI innovativa è una società di capitali che può essere costituita anche in forma di cooperativa e che rispetta i seguenti requisiti:
Per essere definita innovativa, la PMI deve essere in possesso di almeno due dei seguenti tre requisiti:
In più devono presentare le seguenti caratteristiche:
Startup innovative
Il Decreto Legge n.179/2012 dà una definizione di startup innovative stabilendo che essa è “una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Società Europea. Società le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Società che ha come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.
Si tratta di imprese di recente costituzione che operano nell’ambito dell’innovazione tecnologica. La normativa non stabilisce particolari limitazioni alla tipologia settoriale.
Per poter essere definita innovativa, la startup deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dal suddetto Decreto Legge n.179/2012.
Le startup innovative presentano le seguenti caratteristiche:
Inoltre, le startup innovative devono possedere almeno uno dei seguenti tre requisiti:
Le principali differenze tra le PMI e le startup innovative sono:
Un’ulteriore differenza tra PMI e startup innovative riguarda i benefici e le agevolazioni fiscali di cui godono. Infatti, le startup innovative sono esonerate dal pagamento annuale per l’iscrizione alla Camera di Commercio e usufruiscono del credito d’imposta per l’assunzione di personale qualificato.
Sono riservate alle startup deroghe in materia di diritto del lavoro e in caso di fallimento fanno riferimento a una disciplina speciale. Le PMI, invece, non prevedono trattamenti speciali in caso di assunzione di personale qualificato o di fallimento.
Fonte: partitiva.it
Credito d’imposta per gli investitori incapienti