Franchigia Iva negata se costituita per fini abusivi
Se la nuova Srl è costituita con l'intento di abusare del regime di franchigia Iva, l'accesso all'esenzione non è consentito.
Sentenza della Corte di giustizia Ue: le autorità possono intervenire
In situazioni in cui si configura una pratica abusiva finalizzata a ottenere il regime di esenzione Iva, spetta alle autorità fiscali e ai giudici nazionali negare il riconoscimento di tale beneficio, anche in assenza di specifiche disposizioni interne che vietino tale comportamento. Questo è quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 4 ottobre 2024 (causa C-171/2023), la quale ha chiarito che la direttiva Iva deve essere interpretata in modo da evitare che la costituzione di una nuova società venga utilizzata per ottenere il regime di franchigia Iva di cui beneficiava precedentemente un’altra società.
Il caso della Srl croata e l’abuso fiscale
Il caso oggetto della sentenza coinvolgeva una Srl croata operante nel settore della ristorazione, che aveva ricevuto un avviso di accertamento dall'Amministrazione finanziaria nazionale. Quest'ultima aveva riscontrato che la costituzione della nuova Srl faceva parte di una pianificazione fiscale aggressiva finalizzata a mantenere il beneficio dell'esenzione Iva che in precedenza era stato accordato a un’altra Srl croata, anch'essa attiva nello stesso settore. L’Amministrazione fiscale croata sosteneva che, di fatto, non vi era stata alcuna reale interruzione dell’attività della società preesistente e che la costituzione della nuova impresa era di natura puramente fittizia, unicamente orientata a prolungare i benefici fiscali. Come risultato, l'autorità fiscale aveva deciso di assoggettare la nuova società al pagamento dell'Iva dovuta per l'attività di ristorazione e di riconoscerle il diritto alla detrazione dell'Iva versata a monte.
L'intervento del Tribunale amministrativo di Zagabria
La Srl in questione aveva presentato ricorso contro l’avviso di accertamento dinanzi al Tribunale amministrativo di Zagabria, che aveva deciso di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia europea. La domanda posta era se il diritto dell'Unione imponesse alle autorità e ai giudici nazionali l’obbligo di accertare il pagamento dell’Iva (anziché negare semplicemente il diritto al rimborso) quando risulta che una frode è stata commessa attraverso la costituzione di una nuova società, o attraverso l’apparente interruzione della continuità fiscale dell’attività precedentemente svolta da un’altra impresa.
Definizione di pratica abusiva in ambito Iva
La Corte ha osservato che per configurare una pratica abusiva in materia di Iva è necessario dimostrare, da un lato, che l'operazione, pur rispettando formalmente le condizioni previste dalla direttiva Iva e dalle leggi nazionali di recepimento, procuri un vantaggio fiscale che contrasta con gli obiettivi delle stesse normative. Dall’altro lato, deve emergere, da un insieme di elementi oggettivi, che lo scopo primario dell'operazione sia l'ottenimento di un vantaggio fiscale indebito.
Il regime di franchigia Iva e le sue finalità
Per quanto riguarda le disposizioni della direttiva Iva che possono essere oggetto di abuso, la Corte ha specificato che esse comprendono anche il regime di franchigia previsto all'articolo 287, punto 19, della direttiva Iva, al quale la Repubblica di Croazia ha scelto di aderire. In questo caso, spetta al giudice nazionale valutare se l'Amministrazione tributaria croata abbia correttamente rilevato che la creazione della nuova Srl rappresentava una pratica abusiva, volta a mantenere il regime di franchigia, già applicato a un'attività precedentemente svolta da un’altra società, che non era più in grado di soddisfare le condizioni necessarie per godere dell'agevolazione fiscale.
La Corte ha sottolineato che il regime di franchigia Iva mira a ridurre gli oneri amministrativi sia per le piccole imprese sia per le Amministrazioni finanziarie, facilitando così la creazione e la competitività delle piccole imprese. Tuttavia, se una società viene creata con l’unico scopo di mantenere il regime di esenzione Iva per un'attività già svolta da un'altra impresa, la concessione di tale vantaggio non sarebbe conforme agli obiettivi della franchigia stessa. Sarà quindi compito del giudice nazionale verificare se la creazione della nuova società risponda a questo intento.
Abuso fiscale e negazione del vantaggio
In ogni caso, qualora venga dimostrato che l’agevolazione fiscale è stata richiesta abusivamente, le autorità e i giudici nazionali sono tenuti a negarne il riconoscimento. Questo vale anche in assenza di una normativa nazionale che vieti espressamente tali pratiche. È sufficiente che risulti evidente, alla luce di elementi oggettivi, che le condizioni per l'ottenimento del beneficio fiscale non sono realmente soddisfatte.
Conclusioni della Corte: applicazione diretta della direttiva Iva
Infine, la Corte ha chiarito che, nel caso di pratiche abusive, non vi è bisogno di una base giuridica specifica per negare l’agevolazione, in quanto tale diniego non impone un nuovo obbligo al soggetto passivo, ma si limita a constatare che i criteri richiesti per l’ottenimento del vantaggio fiscale non sono stati rispettati. Questo principio si applica anche all'ipotesi in cui il diritto nazionale non preveda espressamente disposizioni antiabuso. In questi casi, le autorità nazionali devono applicare direttamente i principi stabiliti dalla direttiva Iva per negare il beneficio.
Sentenza finale: nessun beneficio per le Srl create per fini abusivi
In conclusione, la Corte ha stabilito che, se si dimostra che la creazione di una nuova Srl è una pratica abusiva volta a mantenere il regime di franchigia Iva precedentemente accordato a un'altra società, la nuova impresa non può beneficiare di tale agevolazione, anche in assenza di specifiche norme nazionali che vietino espressamente tali pratiche.
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