I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 6
È precluso il regime speciale per lavoratori impatriati per il professionista che dopo aver trascorso due anni all’estero, al rientro in Italia riprende la propria attività presso lo studio associativo in cui lavorava prima del trasferimento.
Viene, infatti, meno la vis attrattiva richiesta dalla norma, in quanto l’attività rappresenta una prosecuzione del rapporto associativo rimasto sospeso.
È la sintesi del principio di diritto n. 6 dell’Agenzia delle Entrate del 24 febbraio.
L’Agenzia delle Entrate ricorda la norma introduttiva sul regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16, comma 1 del Dlgs n. 147/2015) con l’elenco dei requisiti necessari per poter beneficiare della detassazione:
Inoltre, continua l’Agenzia, sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell’Unione Europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
L’Agenzia precisa inoltre che il regime agevolativo in argomento è volto ad attrarre nel nostro Paese soggetti che vengano a svolgere un’attività lavorativa nel territorio italiano in virtù della minore tassazione del reddito ivi prodotto dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per alcuni dei periodi d’imposta successivi.
Nei documenti di prassi, si è ritenuto non in linea con la vis attrattiva la posizione lavorativa assunta dal lavoratore al rientro in Italia che si pone in “continuità” con quella precedente al trasferimento all’estero.
Tale principio si applica anche nelle ipotesi in cui il rientro in Italia da parte di un professionista avviene in esecuzione di rapporti contrattuali instaurati con una associazione professionale, in base ai quali il professionista, decorso il periodo di trasferimento, riprende a svolgere l’attività professionale presso la medesima struttura associativa.
In tale ipotesi, infatti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il lavoro del professionista impatriato sia una prosecuzione dell’attività svolta prima del suo trasferimento che fa venir meno quella capacità di attrarre lavoro richiesta dalla norma e di fatto preclude il beneficio del regime di favore.
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