Tra le diverse disposizioni urgenti contenute nel DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), assume particolare rilievo l’estensione a tutto il territorio nazionale delle misure speciali in tema di integrazioni salariali già previste in modo analogo per le c.d. “zone rosse” individuate dal DL 9/2020.
Per quanto riguarda le misure sotto riportate provvederemo noi direttamente ad effettuare le pratiche qualora il nostro studio gestisca la redazione delle buste paga.
Tra le diverse disposizioni urgenti contenute nel DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), assume particolare rilievo l’estensione a tutto il territorio nazionale delle misure speciali in tema di integrazioni salariali già previste in modo analogo per le c.d. “zone rosse” individuate dal DL 9/2020.
Si tratta, in sintesi, di misure che consentono:
NORME SPECIALI IN MATERIA DI CIGO E ASSEGNO ORDINARIO
L’art. 19 del DL 18/2020 riconosce ai datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Coronavirus, la possibilità di richiedere il trattamento di CIGO o l’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23.2.2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
In tale ipotesi, le aziende richiedenti non dovranno osservare alcune procedure e obblighi previsti in via ordinaria dal DLgs. 148/2015.
Innanzitutto, la norma in questione prevede:
In ogni caso, l’istanza deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica della presenza di causali di CIGO di cui all’art. 11 del DLgs. 148/2015.
Inoltre, i periodi di CIGO concessi ai sensi dal decreto in questione non concorrono al computo della durata massima complessiva dei trattamenti di CIGO e CIGS nonché dell’assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Ancora, le aziende che richiedono i predetti trattamenti di integrazione salariale ai sensi del decreto in esame non sono tenute al pagamento:
Per quanto riguarda l’assegno ordinario, il decreto in esame ne riconosce l’erogazione anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti, con la possibilità per il datore di lavoro di richiedere la modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS.
TRATTAMENTO DI CIGO PER LE AZIENDE IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA
L’art. 20 del DL 18/2020 riconosce alle aziende che alla data del 23.2.2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento di CIGO in deroga (così come previsto dall’art. 19 del medesimo DL 18/2020) per un periodo massimo di 9 settimane.
Sul punto, la norma precisa che la concessione del trattamento di CIGO:
Inoltre, il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale non si computa ai fini della durata massima delle integrazioni salariali previsti dall’artt. 4 e 12 del DLgs. 148/2015.
Anche in questo caso, limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, non trova applicazione l’obbligo di versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
ASSEGNO ORDINARIO IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO
Ai sensi dell’art. 21 del decreto “Cura Italia”, i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale ex art. 29 del DLgs.148/2015, che alla data del 23.2.2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario (ai sensi dell’art. 19 del medesimo DL 18/2020) per un periodo non superiore a 9 settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.
La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
I periodi in cui vi è coesistenza tra l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario non sono conteggiati ai fini della durata massima delle integrazioni salariali previsti dal DLgs. 148/2015.
Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, non trova applicazione l’obbligo di versamento della parte di aliquota di finanziamento al FIS ex art. 29 co. 8, secondo periodo del DLgs. 148/2015.
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Ai sensi dell’art. 22 del decreto “Cura Italia”, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIG in deroga in favore dei datori di lavoro:
L’accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
Operativamente, le domande di accesso ai trattamenti in deroga sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiranno secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
I trattamenti in argomento sono poi concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, allegando con l’occasione la lista dei beneficiari.
L’INPS provvederà quindi all’erogazione delle prestazioni in questione, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa.
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