Modifiche al regime agevolato, i criteri di accesso e la misura dell'agevolazione differiscono a seconda della data del trasferimento del soggetto nel territorio italiano
Il regime speciale per i lavoratori impatriati, introdotto dall'art. 16 del DLgs. 147/2015, prevede una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.
Il regime agevolato è stato in seguito oggetto di alcune modifiche normative apportate dal D.L. 34/2019 e dal D.L. 124/2019.
L’articolo 5 del D.L. 34/2019 ha ridefinito i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (periodo di imposta 2020). Nello specifico, è stato previsto l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50 al 70 per cento e l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in determinate ipotesi previste dalla legge. L’articolo 13-ter de D.L. 124/2019, invece, al fine di superare la disparità di trattamento tra i soggetti il cui trasferimento di residenza fiscale nel territorio dello Stato è avvenuto a decorrere dal 3 luglio 2019 (sempre nel periodo di imposta 2020) e i soggetti rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019, ha esteso anche nei confronti di questi ultimi le maggiori agevolazioni già disposte dal D.L. 34/2019 nei confronti dei lavoratori trasferiti in Italia dal 2020.
Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 co. 50 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) alla disciplina dei lavoratori impatriati, i criteri di accesso, nonché la misura dell'agevolazione differiscono a seconda della data del trasferimento del soggetto nel territorio italiano.
In caso di trasferimento prima del 30 aprile 2019, i requisiti d'accesso sono quelli previsti dell'art. 16 del DLgs. 147/2015 prima delle modifiche del D.L. 34/2019, distinguendo tra lavoratori a elevata qualificazione, impatriati in possesso di laurea e impatriati lavoratori autonomi. L’esenzione è prevista nella misura del 50% del reddito. Il regime è prorogabile per ulteriori cinque anni, a pagamento, con modalità attuative che saranno definite con provvedimento.
In caso di trasferimento tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019, i requisiti d'accesso sono quelli modificati dal D.L. 34/2019. L’esenzione resta al 50% (prorogabile in caso di figli minori o di acquisto di immobili), in attesa dell'implementazione del "Fondo controesodo" (così secondo l'interpretazione resa dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020).
E, infine, in caso di trasferimento dal 3 luglio 2019, i requisiti d'accesso sono quelli modificati dal D.L. 34/2019 e l'esenzione è pari al 70% (prorogabile gratuitamente nel secondo quinquennio, pur se con una diversa misura dell'esenzione).
Approfondisci.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti