Con la risposta all’interpello n. 36 del 2020, l’Agenzia delle Entrate tratta il tema dei redditi da assoggettare a tassazione con particolare riferimento al caso di un dipendente (un Chief Executive Officer - CEO), fiscalmente residente all’estero, assunto da una società italiana e chiamato a prestare per alcuni periodi dell’anno la sua attività lavorativa presso le sedi della società e del gruppo presenti all’estero in regime di trasferta.
“Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 23 del Tuir, sono imponibili in Italia solo i redditi derivanti da attività lavorativa prestata sul territorio dello Stato, l’azienda, in qualità di sostituto di imposta, chiede di sapere se debba assoggettare a ritenute alla fonte il reddito di lavoro dipendente riferito ai soli giorni di lavoro trascorsi dal CEO nel territorio dello Stato italiano ed escludere da tassazione in Italia la parte di reddito relativo ai giorni di lavoro trascorsi all'estero in quanto prodotto fuori dal territorio dello Stato italiano”.
L'Agenzia delle Entrate fornisce una risposta affermativa e pertanto l’azienda deve:
Dunque, l'azienda italiana che si avvale della prestazione di lavoro svolta da un dipendente fiscalmente non residente in Italia può effettuare le ritenute e assoggettare a tassazione solo il reddito derivante dal lavoro svolto sul territorio nazionale, escludendo, quindi, le trasferte svolte all’estero.
In più, “al fine di determinare il reddito di lavoro dipendente imponibile in Italia, occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è svolta nel nostro Paese e il periodo totale - espresso anch'esso in giorni - che da diritto ad ottenere la retribuzione. Affinché tale criterio sia applicato correttamente, si precisa che il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto deve essere individuato con criteri omogenei. Al riguardo, la circolare 23 maggio 2017, n. 17/E ha chiarito che i termini del rapporto possono ritenersi omogenei qualora il periodo di lavoro considerato al numeratore del rapporto sia assunto al netto delle festività, week end e ferie e, analogamente, il periodo di lavoro del denominatore è calcolato anch'esso al netto di festività, week end e ferie”.
L’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 36 del 2020 sembra comunque non sciogliere tutti i dubbi interpretativi in riferimento all’applicazione del regime fiscale di favore concesso ai lavoratori impatriati. Perché, ove fossero applicate le linee guida dettate dal suddetto interpello, il reddito prodotto in trasferta dal lavoratore impatriato non potrebbe godere del beneficio fiscale, in quanto lo stesso si applica solo sul reddito prodotto nel territorio dello Stato.
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