Dovranno versare entro giugno l’imposta forfetaria che perfeziona l’opzione di adesione al regime speciale
I soggetti con i requisiti per prolungare di cinque anni l’applicazione dell’agevolazione speciale per i lavoratori impatriati, hanno tempo fino al 30 giugno per versare l’imposta forfetaria del 5 o del 10% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia nell’anno precedente, così da perfezionare l’opzione e, in particolare, riguarda i lavoratori impatriati che hanno terminato il primo quinquennio di applicazione dello sconto d’imposta il 31 dicembre 2021.
Rimane lo stesso termine anche per i dipendenti che devono richiedere la proroga del bonus al sostituto d’imposta.
Il comma 2-bis del decreto “Crescita” ha esteso la possibilità di usufruire per altri cinque anni del regime speciale disciplinato dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, anche agli impatriati arrivati prima del 30 aprile 2019, possibilità limitata, in precedenza, ai trasferimenti effettuati dal 2020 ed estesa successivamente al periodo dal 30 aprile al 2 luglio 2019.
Possono chiedere l’estensione del periodo i lavoratori, già iscritti all’Anagrafe Italiani residenti all'estero (AIRE) al momento del trasferimento o cittadini Ue, che hanno spostato la residenza in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del trattamento fiscale di favore previsto dall'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, finalizzato a incentivare il rientro nel nostro Paese, attraverso l’abbattimento del 50% del reddito imponibile prodotto in Italia (abbattimento che arriva al 90% se il contribuente ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo).
La proroga di cinque anni del regime è riservata ai soggetti che al momento dell'esercizio dell'opzione hanno almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o sono diventati proprietari di almeno un’abitazione dopo il trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione.
La scelta per il rinnovo del periodo agevolato si perfeziona con il pagamento, in un’unica soluzione:
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) senza possibilità di compensazione, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e utilizzando rispettivamente i codici tributo “1860” o “1861”, istituiti con la risoluzione n. 27/2021, se l’imposta forfetaria è pari al 10 o al 5% del reddito di lavoro autonomo o dipendete prodotto in Italia nell’anno precedente.
Lavoratori dipendenti
I lavoratori dipendenti, entro il 30 giugno, devono, inoltre, comunicare al loro sostituto d’imposta che hanno aderito per un altro quinquennio al regime impatriati.
La richiesta deve contenere particolari informazioni; oltre ai dati identificativi il contribuente deve indicare quali sono i requisiti che gli consentono di estendere per un altro quinquennio la tassazione agevolata, dichiarare che prima del 30 aprile 2019 aveva già trasferito la residenza in Italia, indicare il periodo della permanenza in Italia alla data di presentazione dell’istanza, l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente e gli estremi del versamento effettuato con il modello F24.
Ricevuta la comunicazione i sostituti d’imposta torneranno ad applicare la tassazione agevolata dal mese successivo alla presentazione della richiesta.
Fonte: fiscooggi.it
Credito d’imposta per gli investitori incapienti