Quando si applica l’agevolazione
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 3 in data 7 gennaio 2022, in tema di prestazione lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero parzialmente svolta in Italia in smart working e fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati.
L’oggetto di questo interpello è appunto il remote working in Italia da parte di un lavoratore inviato dalla propria azienda a proseguire l’attività lavorativa in Italia.
L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di trasferire la residenza fiscale in Italia operando in remote working con datore di lavoro estero, soffermandosi sul rischio insito in questa casistica, ovvero, la possibilità di configurare una fattispecie di stabile organizzazione personale in Italia del datore di lavoro non residente.
L’istante, una cittadina italiana, è rientrata in Italia dopo un periodo di sei anni trascorsi in Svizzera con iscrizione AIRE. Dal momento del ritorno in Italia il soggetto lavora in smart working dalla sua abitazione per conto del datore di lavoro svizzero, recandosi in Svizzera solo per cinque giorni al mese.
L’istante afferma che la scelta di tornare a vivere in Italia è stata determinata dalle esigenze del datore di lavoro svizzero, il quale ha assegnato come nuova mansione quella di coordinarsi con alcune strutture ubicate sul territorio italiano.
La domanda posta all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di verificare le condizioni richieste dall’agevolazione in questa casistica.
Come oramai noto, l’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha previsto un regime speciale per coloro che trasferiscono la residenza in Italia dopo aver trascorso un periodo all’estero. L’impianto della norma è stato successivamente rivisto dal Decreto Crescita nel 2019.
Per i soggetti che hanno trascorso almeno due anni all’estero e rispondono a tutti gli altri requisiti richiesti i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia “concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare” per cinque periodi d’imposta.
Dal momento che, in accordo con la sua azienda, la contribuente sarà presente in Svizzera solo cinque giorni al mese e svolgerà la sua attività in smart working, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati e conoscere l’eventuale decorrenza del regime speciale.
Con la risposta all’interpello numero 3 del 7 gennaio 2022, l’Amministrazione finanziaria concede il via libera:
“Laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma in esame, non oggetto di verifica in sede di interpello, si ritiene che l’Istante potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 - come modificato dall’articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni - per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2022, nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta”.
L’Agenzia delle Entrate ha più volte sottolineato che la norma non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato.
Possono dunque accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
Per beneficiare del regime impatriati è inoltre necessario che l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Questa condizione deve essere verificata per ogni periodo d’imposta a cui si applicano le agevolazioni: risulta soddisfatta in caso di svolgimento delle attività in Italia per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno.
Le valutazioni utili per stabilire se è possibile accedere alle agevolazioni per gli impatriati in caso di smart working o telelavoro, quindi, non riguardano il datore di lavoro ma il lavoratore stesso e il luogo in cui risiede e svolge la sua attività, oltre ovviamente al luogo in cui l’ha svolta ed è stato residente in passato.
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