Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 119 del 17 marzo 2022
Con la risposta n. 119 del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime speciale per lavoratori impatriati nel caso particolare di rientro a seguito di distacco all’estero disposto contestualmente all’assunzione.
In particolare, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro il beneficio fiscale in esame non spetta, in presenza del medesimo contratto presso il medesimo datore di lavoro.
Nel caso affrontato dall’Agenzia, l’istante, una società che ha assunto un dipendente disponendone il distacco per tre anni presso la filiale di New York, chiede se al rientro in Italia lo stesso dipendente possa accedere all’agevolazione Irpef prevista per i lavoratori impatriati (articolo 16, comma 1, del Dlgs n. 147/2015).
Il regime agevolato, ricorda l’Agenzia delle Entrate, viene riconosciuto al lavoratore che:
L'agevolazione vale per un quinquennio a partire dal periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia (articolo 2 del Tuir) e per i quattro periodi di imposta successivi.
Il lavoratore italiano distaccato negli Stati Uniti contestualmente all’assunzione, spiega l’Agenzia delle Entrate, una volta rientrato in Italia non potrà fruire dei benefici fiscali previsti per gli impatriati. Al momento del rimpatrio, infatti, la continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere al momento dell'espatrio, gli preclude l'accesso al regime speciale Irpef (risposta n. 119/2022).
L’Agenzia ricorda infatti le precisazioni, proprio nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, fornite con la circolare n 33/2020: il beneficio non spetta in presenza dello stesso contratto con lo stesso datore di lavoro. E così vale anche nell’ipotesi in cui il distacco sia contestuale all’assunzione, come nel caso in esame.
Sempre nella stessa circolare 33/2020, viene precisato che tale restrizione può anche non applicarsi in casi specifici in cui il rientro non sia conseguenza naturale del distacco ma sia dovuto ad altri elementi funzionali alla ratio della norma.
Tuttavia, nel caso in esame sussistono proprio quelle condizioni di continuità che la norma non ha voluto premiare e che quindi precludono il regime di favore.
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