L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi sul regime speciale per lavoratori impatriati introdotto a decorrere dal periodo di imposta 2016
Con Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi sul regime speciale per lavoratori impatriati introdotto, ricordiamo, a decorrere dal periodo di imposta 2016, dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. Decreto Internazionalizzazione).
Tale regime agevolativo è stato modificato dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), che ha ridefinito i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero, dal periodo di imposta 2020).
Con il più recente Decreto Fiscale, nell’intento di superare la disparità di trattamento tra i soggetti che avessero trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 3 luglio 2019 (periodo di imposta 2020) e i soggetti rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019, ha esteso anche nei confronti di questi ultimi le maggiori agevolazioni già disposte dal Decreto Crescita nei confronti dei lavoratori che avessero trasferito in Italia la residenza fiscale dal 2020.
Con la Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 l'Agenzia fornisce chiarimenti con particolare riferimento:
L’Agenzia delle Entrate specifica che, nella particolare situazione in cui il soggetto che si trasferisce in Italia inizi, subito dopo il trasferimento, una prima attività e, inseguito, una seconda attività che attribuisca una categoria di reddito diversa, comunque ammessa nel perimetro oggettivo dell'agevolazione, ove la prima attività soddisfi il requisito del collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa (e sia quindi ammessa la tassazione agevolata dei relativi redditi prodotti in Italia), possono essere oggetto di agevolazione anche gli ulteriori redditi derivanti da attività lavorative intraprese in periodi di imposta successivi al rientro, fermo restando il limite del quinquennio agevolabile.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti