Le agevolazioni fiscali
Con l'articolo 16 del Decreto Legislativo n.147/15 viene introdotta una specifica agevolazione fiscale volta a incentivare l’ingresso in Italia di contribuenti che, trasferendo la residenza fiscale nel nostro paese, possono godere del cosiddetto regime dei lavoratori impatriati.
Tale regime fiscale agevolato è stato inseguito elaborato con il “Decreto Crescita”, il DL 34/19, che ne ha ampliato la portata per i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.
Ai contribuenti, esercenti attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo o di impresa, che decidono di trasferire la propria attività lavorativa in Italia viene concesso l’abbattimento della base imponibile soggetta a tassazione del 70%. Dunque, solo il 30% dei loro redditi sarà soggetto a IRPEF.
L’agevolazione ha una durata di 5 anni ed è rivolta sia ai cittadini italiani precedentemente espatriati, sia ai cittadini non italiani.
La base imponibile del 30% viene ulteriormente ridotta al 10% nel caso in cui questi contribuenti trasferiscano la proprio residenza fiscale in alcune regioni del sud Italia (Abruzzo, Puglia, Sardegna, Molise, Basilicata, Sicilia, Campania e Calabria.
L’agevolazione potrà essere prorogata per ulteriori 5 periodi di imposta nel caso in cui il contribuente abbia un figlio minorenne o a carico, oppure nel caso in cui questi abbia acquistato un’unità immobiliare residenziale in Italia, con un abbattimento del 50% dell’imponibile, arrivando al 90% dell’imponile nel caso in cui abbia tre figli minorenni o a carico.
I cittadini italiani, precedentemente espatriati, possono tornare a lavorare in Italia usufruendo di questa agevolazione fiscale se:
Possono usufruire di questa agevolazione anche i cittadini dell’Unione Europea, non italiani, che:
Per usufruire di tale agevolazione nel caso di lavoratore subordinato sarà sufficiente trasmettere al datore di lavoro una autodichiarazione in cui vengono fornite tutte le indicazioni relative all’agevolazione. Il datore provvederà ad applicare le ritenute in misura ridotta, dandone poi evidenza in sede di Certificazione Unica.
I lavoratori autonomi, fornendo un’apposita autodichiarazione ai sostituti di imposta, possono richiedere l’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto solo sulla base imponibile oggetto di imposizione fiscale, dandone poi esposizione nella Certificazione unica degli autonomi.
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