L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di qualificazione dei redditi da lavoro autonomo ed esercizio della professione medica
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 414, ha fornito chiarimenti in tema di qualificazione dei redditi da lavoro autonomo ed esercizio della professione medica.
L’attività di sostituto medico di continuità assistenziale, con incarico a tempo determinato, provvisorio e di sostituzione, ha precisato l’Agenzia, è riconducibile all'esercizio di una attività professionale abituale e, pertanto, inquadrabile quale lavoro autonomo, i cui compensi rilevano tra i redditi professionali, se il medico sostituto sia iscritto all'albo professionale o tra i redditi diversi, se si tratta di attività meramente occasionale.
L'art. 53, comma 1, TUIR, ricordiamo, definisce redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni, ovvero dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata.
E con la risposta a interpello n. 414, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che, in linea generale, l'esercizio della professione medica, salvo quella effettuata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente (ad esempio l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale), rientra nella previsione normativa di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR e, pertanto, il reddito da essa derivante, qualunque sia la prestazione effettuata, si configura come reddito di lavoro autonomo. Con specifico riferimento alle attività di continuità assistenziale svolta da medici titolari è stato chiarito che gli emolumenti corrisposti dalle aziende sanitarie ai predetti medici sono da qualificarsi quali redditi di lavoro dipendente. In linea con tale orientamento, con risoluzione 15 luglio 2020, n. 41/E, è stato chiarito che l'attività di sostituto medico di continuità assistenziale è riconducibile all'esercizio di una attività professionale abituale e, pertanto, inquadrabile quale lavoro autonomo, i cui compensi rilevano tra i redditi professionali (articolo 53, comma 1, TUIR), se il medico sostituto sia iscritto all'albo professionale o tra i redditi diversi, se trattasi di attività meramente occasionale (articolo 67, comma 1, lettera l, del TUIR).
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