La Cassazione interviene per individuare quando l’organizzazione è autonoma
Dall’ordinanza n. 10916/2018 della Corte di Cassazione si evince che non sono soggetti ad IRAP i proventi che un medico (nello specifico, radiologo) percepisce per le attività da lui svolte presso strutture sanitarie delle quali non è responsabile.
“È insussistente dunque il presupposto impositivo dell’IRAP in caso di disponibilità da parte del professionista, medico radiologo, di beni strumentali e locali messigli a disposizione da strutture sanitarie esterne.”
Il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’IRAP, ricorre qualora il contribuente:
Dunque secondo la Corte, “(…) ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto il profilo organizzativo. Non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata (Cass. 9692/2012), sicchè non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte “extra moenia” presso strutture sanitarie (Cass. 14878/2015)”.
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