la decisione della Cassazione
L'Agenzia delle Entrate ha legittimamente respinto la richiesta di rimborso dell'imposta avanzata dalla ASD cooperativa, classificandola come ente non commerciale a causa della sua natura di società di capitali.
Le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) costituite come società di capitali, ma senza scopo di lucro, non rientrano nell'ambito delle agevolazioni Irap destinate alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD).
La Cassazione ha confermato questa interpretazione nella sentenza n. 29254 del 20 ottobre 2023, accogliendo il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate.
La situazione giuridica e la decisione della Cassazione
Il rifiuto del rimborso Irap alla società cooperativa dilettantistica è stata giudicata legittima dall'Agenzia delle Entrate, che ha applicato l'articolo 10 del decreto legislativo 446/1997, relativo agli enti non commerciali, anziché l'articolo 5 dello stesso decreto, applicabile alle società di capitali.
Inoltre, nel caso specifico, la legge 398/1991, che regolamenta le Associazioni Sportive Dilettantistiche, non si applica, poiché la società ha superato il limite di introiti annui di 250mila euro, che avrebbe permesso l'accesso al regime forfettario previsto da tale legge.
L'articolo 90, comma 1, della legge 289/2002 estende l'applicazione delle disposizioni tributarie sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche, comprese quelle della legge 398/1991, alle società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro. Tuttavia, questa norma si riferisce solo alle disposizioni fiscali specifiche che disciplinano le ASD, non estendendo la stessa considerazione a tutti gli enti non commerciali.
Inoltre, sempre l'articolo 90, comma 1, non menziona l'articolo 10 del Dlgs n. 446/1997 riguardante l'Irap, il quale si applica a tutti gli enti non commerciali senza specificare un regime giuridico particolare per le ASD. Di conseguenza, l'articolo 10 si applica solo alle ASD, definite enti non commerciali dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 446/1997, e non alle società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali, che seguono le disposizioni tributarie previste per le società commerciali, compreso l'articolo 5 dello stesso decreto legislativo.
Considerazioni finali
Tra le agevolazioni fiscali attualmente in vigore per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, spiccano la determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell'IVA (legge n. 398/1991) e la decommercializzazione delle attività erogate mediante corrispettivi specifici (articolo 148, comma 3, Tuir). Le ASD fuori dal Registro Unico del Terzo Settore conservano integralmente questo regime fiscale, ma viene disapplicato per tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro.
Nel caso di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, le ASD non applicano più l'articolo 148 del Tuir e la legge n. 398/1991. Il nuovo regime fiscale dipende dalla sezione del RUNTS in cui l'ente si colloca: Associazione di Promozione Sociale (APS) o "altro Ente del Terzo Settore”.
Per quanto riguarda le società sportive dilettantistiche, l'articolo 90 della legge n. 289/2002 disciplina le attività sportive dilettantistiche e agevola lo sviluppo del settore, ma dal punto di vista fiscale, le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro mantengono la loro natura commerciale, rientrando nell'articolo 73, comma 1, lettera a) del Tuir. L'articolo 90, comma 1, estende le disposizioni fiscali riguardanti le ASD, ma non specifica l'applicazione dell'articolo 10 del Dlgs n. 446/1997 in materia di Irap.
Pertanto, la Cassazione chiarisce che l'articolo 10 del decreto Irap non si applica alle società sportive dilettantistiche.
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