Per la Corte di Cassazione le precedenti donazioni non possono fare cumulo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 22738 pubblicata il 20 ottobre 2020, interviene su una fattispecie, in tema di imposta di successione.
Il caso concreto è rappresentato dalla dichiarazione di successione da parte degli eredi, a causa della morte del genitore di questi, il quale però, ancora in vita, aveva effettuato delle donazioni ai figli.
L’Agenzia delle Entrate ha però contestato la dichiarazione di successione, ritenendo che le donazioni precedentemente avvenute dovessero essere inserite nel computo delle franchigie di non imponibilità, rideterminando così l’imposta di successione dovuta per la parte (di conseguenza maggiore) eccedente le stesse.
La contestazione dell’Agenzia delle Entrate si basava sul fatto che secondo il comma 4 dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 346/1990 “il valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari”.
Questa norma, con chiara finalità antielusiva e non ancora abrogata, inserita nell’ordinamento quando per l’imposta di successione erano previste delle aliquote progressive, prevedeva che, ai soli fini della determinazione delle suddette aliquote, le donazione precedenti alla successione fossero inserite nel cumulo.
L’Agenzia, con un’interpretazione estensiva di tale norma, ancora in vigore, ha ritenuto che questa fosse una sufficiente base giuridica per attrarre alle franchigie di non imponibilità le precedenti donazioni.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22738/2020, esclude invece questa possibilità, puntualizzando che, essendo intervenuta la soppressione del sistema dell’aliquota progressiva, debba di conseguenza considerarsi implicitamente abrogato l’articolo sopra citato, che prevedeva il cumulo di quanto donato con quanto ereditato, “attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall’aliquota fissa sul valore dell’asse”.
In definitiva, in base all’ordinanza 22738/2020 della Corte di Cassazione, è da escludere che le donazioni in vita possano essere attratte all’imposta di successione, erodendo le franchigie di non imponibilità previste.
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