Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 371del 12 luglio 2022
Chi non rispetta la scadenza per effettuare il versamento che determina la proroga delle agevolazioni del regime speciale per lavoratori impatriati è escluso dalla possibilità di estenderne il periodo di fruizione.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 371 del 12 luglio 2022.
Il caso
Protagonista dell’interpello è un contribuente (lavoratore laureato) che ha aderito nel 2016 al regime speciale per lavoratori impatriati ex art. 16 del Decreto legislativo del 14/092015 n. 147 e dopo il suo rientro in Italia, ha lavorato come dipendente a tempo indeterminato usufruendo dell'agevolazione del 30% nell'anno 2016 e del 50% per gli anni successivi, fino al 2020, ultimo anno di spettanza.
È inoltre “in possesso dei seguenti requisiti per esercitare l'opzione per il rinnovo (acquisto di un appartamento, trasferimento della residenza in Italia e tre figli minorenni, condizioni che persistono anche allo stato attuale”.
Ricordiamo appunto che tra le modifiche al sistema di agevolazioni, il DL n. 34/2019 ha previsto anche la possibilità, in presenza di specifiche condizioni, di accedere a una proroga dei benefici: negli ulteriori 5 periodi di imposta si applica la tassazione al 50% del reddito imponibile, con l’ulteriore riduzione al 10% della percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato, se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.
La Legge di Bilancio 2021 ha poi esteso la stessa possibilità agli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o cittadini di Stati membri dell’Unione europea con trasferimento della residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime subordinandola, però, al pagamento di un importo pari al 5 o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
L'istante precisa che per poter beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati avrebbe dovuto versare entro il 31 agosto 2021 un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell'ultimo periodo di imposta ma non ha adempiuto all'obbligo.
Nell'interpello fa presente come “il termine dei 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la richiesta al datore di lavoro non sia un termine perentorio per poter usufruire del rinnovo delle agevolazioni previste per gli impatriati ma sia un termine ordinatorio”.
La richiesta
Chiede quindi se sia ancora possibile ravvedere il tardivo versamento dell'importo dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, con sanzione pari al 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 versata nella misura ridotta a 1/8.
La risposta
L’Agenzia delle Entrate, dopo il consueto riepilogo della disciplina normativa in materia, afferma che “l’estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale disciplinato dall’articolo 16 del decreto Internazionalizzazione è subordinato all’esercizio dell’opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, si ritiene che il mancato adempimento precluda l’applicazione del beneficio in commento, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso”.
E, in particolare, ritiene che il mancato adempimento precluda l'applicazione del beneficio non essendo ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.
Fonte: fiscoetasse.com
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