L’Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 15 aprile la risoluzione n. 27/E in tema di agevolazioni per i lavoratori impatriati
L’Agenzia delle Entrate ha emanato, lo scorso 15 aprile, la risoluzione n. 27/E in tema di agevolazioni per i lavoratori impatriati.
Vengono infatti istituiti nuovi codici tributo per indicare il prolungamento del regime agevolato per i lavoratori impatriati, previsto dall’art. 16, comma 3-bis, D.Lgs. n. 147/2015. L’art. 5, D.L. n. 34/2019 ha successivamente inserito il comma 3-bis all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, al fine di prorogare per ulteriori cinque periodi d’imposta il regime agevolato per i lavoratori impatriati, prevedendo una tassazione del 50% o del 10 % del reddito, in presenza dei requisiti indicati nello stesso comma 3-bis.
I soggetti individuati dall'art. 5, comma 2-bis, D.L. n. 34/2019, possono optare per l’applicazione del regime speciale agevolato, previo versamento di un importo del 10 o del 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, secondo le condizioni specificate alle lettere a) e b) del comma 2-bis.
Con provvedimento del 3 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate sono state definite le modalità di esercizio della opzione.
Viene disposto che il versamento degli importi dovuti per esercitare l’opzione sono versati mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione e viene stabilito che l’importo dovuto è versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.
Per i soggetti per cui tale periodo si sia concluso il 31 dicembre 2020, il versamento andrà effettuato entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia del 3 marzo 2021 che ha fissato le modalità operative per l'applicazione dell’agevolazione, quindi entro il 30 agosto 2021.
La risoluzione n. 27/E del 2021 ha dunque istituito i codici tributo:
Va ricordato che il versamento degli importi dovuti va effettuato mediante il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), senza possibilità di avvalersi della compensazione.
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