Estensione temporale di altri cinque periodi d’imposta, con tassazione nella misura del 50% del reddito imponibile, nel caso in cui il soggetto abbia almeno un figlio minorenne o a carico
Il regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati è applicabile, in linea generale, per un periodo di cinque periodi d’imposta, decorrenti dall’anno di trasferimento.
Ricordiamo che tale regime si rivolge a quei soggetti che, dopo un periodo all’estero, trasferiscono in Italia la propria residenza fiscale.
Di norma questa agevolazione prevede che i redditi da lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo e i redditi d’impresa concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%.
Misura che viene ridotta al 10% nel caso di trasferimento della propria residenza fiscale in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
La durata dell’agevolazione può tuttavia essere prolungata in presenza di determinate condizioni. Infatti, un’estensione temporale di ulteriori cinque periodi d’imposta, con tassazione nella misura del 50% del reddito imponibile, è prevista nel caso in cui il soggetto abbia almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo.
Inoltre, se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo la percentuale di tassazione del reddito agevolabile prodotto nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10%.
Dunque, nel caso in cui i soggetti lavoratori abbiano almeno un figlio minorenne o a carico (o in affido preadottivo) la durata dell’agevolazione è complessivamente pari a 10 anni: 5 anni con imponibile al 30% e 5 anni con imponibile al 50%.
Per i lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico (o in affido preadottivo) la durata dell’agevolazione è sempre complessivamente pari a 10 anni, di cui 5 anni con imponibile al 30% e gli altri 5 anni con imponibile al 10%.
L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2020, ha precisato che il presupposto richiesto dalla norma per l’estensione del beneficio temporale può sussistere sia prima del trasferimento in Italia, sia successivamente, a condizione che la nascita o adozione debba avvenire entro il primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.
Le istruzioni al modello 730/2020 e al modello REDDITI PF 2020 (quadro RC) hanno recepito la nuova decorrenza, con la creazione di appositi codici a seconda delle specifiche fattispecie.
Ricordiamo che questa agevolazione trova applicazione (ordinaria) direttamente tramite il datore di lavoro, chiamato a operare sulla busta paga del lavoratore dipendente. Tuttavia, in alcuni casi, ovvero quando il datore di lavoro è impossibilitato ad applicare l’agevolazione, spetta direttamente al dipendente (impatriato) fruire dell’agevolazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Sono state previste inoltre apposite codifiche volte a recepire la nuova versione dell’agevolazione anche nel quadro RE (lavoro autonomo) e nel quadro RF o RG (redditi d’impresa) del modello REDDITI PF 2020.
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