Non sussiste l’autonoma organizzazione per il medico che svolge l’attività in più studi
Lo svolgimento dell'attività medica in più studi da parte di un medico non integra il presupposto dell’autonoma organizzazione. Inoltre, “con riferimento alle spese erogate dal contribuente per compensi a terzi, è stato escluso che costituiscano dato sintomatico dell’autonoma organizzazione, ai fini dell’IRAP, ove si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo”.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6808 dell’11 marzo scorso con cui è stato rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione ha appunto fornito diversi chiarimenti a supporto della tesi di un medico convenzionato Asl dopo il rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate a un’istanza di rimborso IRAP.
In primo luogo, “avvalersi di un collaboratore addetto al ricevimento clienti e alla ricezione di telefonate in maniera continuativa e non occasionale non dimostra l'esistenza di un'autonoma organizzazione”.
E a tal proposito, viene appunto ricordato che il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo:
In secondo luogo, appunto, “in tema di IRAP, la circostanza che il professionista operi presso due o più strutture materiali non è sufficiente a configurare un’autonoma organizzazione, se tali strutture siano semplicemente strumentali a un migliore e più comodo esercizio dell’attività professionale, commisurando il parametro della maggior comodità all’interesse del pubblico, ovvero dei pazienti; o se l’utilizzo di un secondo studio sia funzionale a specifiche esigenze territoriali inerenti l’attività prestata in convenzione con il SSN”. In altri termini, il solo fatto che il medico operi presso due strutture materiali "non è circostanza che possa dar luogo a un’autonoma organizzazione ove tali studi costituiscano semplicemente due luoghi ove il medico riceve i suoi pazienti" e quindi "soltanto fino strumento per il migliore esercizio della attività professionale autonoma".
Va tuttavia segnalato che, secondo diverse pronunce, con l'utilizzo di tre studi propri, il professionista appare impiegare beni strumentali potenzialmente eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività, dunque superando oggettivamente la soglia minima richiesta dalle sezioni unite per l'esonero dalla imposizione fiscale ai fini dell'IRAP.
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