Il medico convenzionato con il SSN non è assoggettabile a IRAP se esercita la professione utilizzando esclusivamente i beni strumentali di cui è obbligato a dotarsi sulla base della convenzione con l'SSN
Il D.Lgs n. 446 del 1997 ha istituito l’IRAP (Imposta Regionale sulle attività produttive). Successivamente, con la Legge finanziaria del 2008 è divenuta una tassa a tutti gli effetti.
L’IRAP è un’imposta connessa al fatturato di aziende, enti o liberi professionisti ma in relazione a questi ultimi, l’assoggettabilità alla suddetta imposta è un tema assai controverso.
L’art. 2 comma 1 del D.Lgs n. 446 del 1997 dispone che “presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. Dunque, requisito essenziale ai fini dell’applicazione dell’imposta è di fatto la presenza della c.d. autonoma organizzazione.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze n. 12108, 12109, 12110, 12111 del 28 maggio 2009, ha in seguito elaborato il seguente principio di diritto: “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.
Tale principio è stato ripreso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la più recente sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016 che rigettava il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria rilevando l’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione in capo al libero professionista in quanto, per lo svolgimento dell’attività professionale, egli si avvaleva solo di un lavoratore dipendente avente la mansione di segreteria e di beni strumentali minimi.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ampliato e rielaborato il precedente principio di diritto: “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Questo principio, che vale per tutti i liberi professionisti, trova applicazione anche in relazione alla figura del medico convenzionato con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale).
E proprio relativamente a tale figura professionale si è pronunciata la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 17958 del 4 luglio 2019.
Con la suddetta pronuncia, viene precisato che il medico convenzionato con il SSN non è assoggettabile a IRAP se esercita la professione utilizzando esclusivamente i beni strumentali di cui è obbligato a dotarsi sulla base della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Viene inoltre precisato che “l’entità dei redditi prodotti dal medico convenzionato non è significativa, in assenza di ulteriori elementi ai fini della verifica della sussistenza di un’autonoma organizzazione” L’entità dei redditi prodotti è stato considerato un elemento di per sé solo “assolutamente inconferente e non decisivo”.
Pertanto è necessario valutare gli elementi relativi alle concrete modalità di svolgimento dell’attività, non essendo, invece, in alcun modo significativa l’entità dei redditi prodotti dal medico convenzionato, in assenza di ulteriori elementi da cui evincersi la presenza di un’autonoma organizzazione.
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