Esenzione per imprese individuali e lavoratori autonomi ma senza alcun effetto sul pregresso
Con la risposta n. 5-07710 dello scorso 16 marzo a un’interrogazione parlamentare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ribadito la non retroattività della norma che ha disposto, a decorrere dal 2022, l’esclusione dall’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni.
Più precisamente l’articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2022, prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti o professioni non sono più tenute al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Il ministero ricorda inoltre che prima della modifica le persone fisiche che svolgevano la propria attività in assenza di autonoma organizzazione erano già escluse dal tributo.
Il presupposto per il pagamento del tributo era costituito solo dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata.
La Legge di Bilancio 2022, invece, ha escluso dall’IRAP tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, indipendentemente dalla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione:
La nuova norma evita dunque di dover ricorrere al contenzioso per vedersi riconoscere l’esclusione IRAP ma non produce effetti per il passato. Perciò, coloro che hanno contenziosi in corso dovranno continuare a dimostrare in giudizio l’assenza dell’autonoma organizzazione per essere esclusi dall’assoggettamento a IRAP.
La conclusione è che, alla luce dell'attuale quadro normativo e interpretativo, non esiste alcuna possibilità di sospensione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'attività di riscossione, in relazione alle persone fisiche che hanno svolto, prima del 1° gennaio 2022, la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti