La Legge di Bilancio porta una novità in tema di fatturazione elettronica in merito ai soggetti sui quali ricade l'obbligo del pagamento della imposta di bollo
La Legge di Bilancio pubblicata nel supplemento ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale n. 322, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, porta una novità in tema di fatturazione elettronica in merito ai soggetti sui quali ricade l'obbligo del pagamento della imposta di bollo.
La norma specifica che l’obbligazione per il pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio (SdI) grava in solido sul contribuente che effettua la prestazione di servizio o la cessione del bene anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.
Lo scopo della norma è quello di evitare incertezze nell’applicazione dell’imposta stessa nei casi in cui il soggetto che procede all’emissione della fattura sia diverso dal soggetto prestatore o cedente.
Ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 642 del 1972 in tali casi resta ferma la responsabilità del prestatore o cedente per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.
Il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, è in grado di:
L’Agenzia, in fase di ricezione delle fatture elettroniche, verifica con procedure automatizzate la corretta annotazione del pagamento dell'imposta di bollo tenendo conto della natura e dell'importo della operazioni indicate nelle fatture stesse.
Nel caso verifichi che non sia stata apposta l’annotazione di assolvimento della imposta, può integrare le fatture con procedure automatizzate e in fase di ricezione da parte del Sistema di interscambio.
Vengono incluse nel calcolo dell'imposta dovuta sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato indicato correttamente l'assolvimento dell'imposta.
Qualora non sia possibile, nei casi residuali, la verifica con procedure automatizzate, restano comunque valide le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo.
Ricordiamo, infine, che ai sensi dell'art 17 del DL 124/2019 esiste una procedura di comunicazione tra amministrazione e contribuente per individuare l'ammontare dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente pagamento dell’imposta dovuta sulle fatture elettroniche.
L'amministrazione comunica telematicamente al contribuente l'imposta, le sanzioni e gli interessi da pagare.
Qualora l'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno fosse inferiore a 250 euro, ma l'importo complessivo dovuto per il primo e secondo trimestre fosse superiore alla stessa somma, il versamento della imposta potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno.
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