I termini per la trasmissione
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta interpello n. 389/2019, ha precisato che, in caso di emissione di fattura in via anticipata rispetto al momento "naturale" di effettuazione, il soggetto passivo avrà a disposizione 12 giorni per la trasmissione del documento al Sistema di Interscambio decorrenti dalla data indicata all'interno del file XML.
Questa conclusione porta sicuro beneficio in termini pratici e dovrebbe comunque risultare aderente al dettato dell'art. 6 co. 4 del DPR 633/72.
L'anticipazione del momento di effettuazione dell'operazione si verifica, infatti, secondo la norma, anche nell'ipotesi in cui sia emessa fattura.
Ciò potrebbe condurre a ritenere che il giorno cui far riferimento per la determinazione dell'esigibilità dell'imposta dovrebbe essere quello in cui il documento viene trasmesso al SdI.
In realtà, nel medesimo comma 6 viene specificato che ove, indipendentemente dal verificarsi degli eventi di cui ai commi precedenti, sia emessa fattura, "l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato (…), alla data della fattura".
Secondo l'interpretazione dell'Agenzia, tale sarebbe la data contenuta nel file XML e non quella di trasmissione del documento.
Ne discende quindi che, ove si decida di anticipare l'emissione della fattura, la data a partire dalla quale decorrono i dodici giorni per la trasmissione è quella riportata all'interno del corrispondente campo "Data", che identifica il momento di effettuazione dell'operazione.
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