Il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dall'ASP tiene luogo della fattura
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 558 in data 25 agosto 2021, in tema medici di continuità assistenziale, avente come oggetto: “Per i MCA con rapp. a tempo deter. convenz. con l'ASP, a prescindere dalla fruizione o meno del regime forfetario, il foglio di liquidaz. dei corrispettivi compilato dall'ASP e rilasciato ai MMG convenzionati, contenente gli elementi di cui all'art 21 d.P.R. n. 633/72 "tiene luogo della fattura”.
I medici in rapporto di continuità assistenziale assunti a tempo determinato svolgono la propria attività professionale in convenzione con l'ASL, al pari dei medici di medicina generale, avvalendosi di mezzi di lavoro propri, a differenza dei medici di continuità assistenziale assunti a tempo indeterminato, che svolgono un'attività di lavoro dipendente (cfr. risoluzione n. 14/E del 5 febbraio 1999).
L'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze del 31 ottobre 1974 dispone che nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura.
Tale documento deve essere emesso in triplice esemplare:
Con risoluzione n. 98/E del 25 novembre 2015, avente ad oggetto fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con l’SSN, art. 21 D.P.R. n. 633 del 1972 si afferma che:
In riferimento alle "modalità di assolvimento degli obblighi di certificazione", ai fini dell'IVA, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con l'ASL, è stato evidenziato che risulta ancora attuale quanto riportato nella citata risoluzione n. 98/E del 2015, laddove si è precisato che se l'obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima, lo stesso non è venuto ad esistenza con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 o, oggi, con la legge n. 205 del 2017 ed i successivi provvedimenti che sono variamente intervenuti sulla stessa o sul d.lgs. n. 127 del 2015 né, a maggior ragione, l'obbligo può riguardare la forma di una fattura che, in ragione del menzionato articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1974, non è da emettere (in quanto sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi).
Con risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020, avente ad oggetto regime fiscale dei compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale ("MCA"), è stato precisato che:
Pertanto anche per gli MCA, a prescindere dalla circostanza che fruiscano e meno del regime forfetario, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dall'ASP e rilasciato ai MMG convenzionati, contenente gli elementi previsti dall'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, tiene luogo della fattura anche relativamente ai MCA con rapporto di lavoro a tempo determinato convenzionati con l'ASP.
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