Procedura, rimborso e poteri del socio escluso
L’esclusione del socio nella Società a responsabilità limitata (S.r.l.) avviene quando, esso, non adempie l’obbligazione di conferimento in denaro o in natura o quando si verificano una delle ipotesi di giusta causa previste nell’atto costitutivo.
Procedura di esclusione del socio
La legge non prevede espressamente l’iter da seguire per l’estromissione del socio. L’atto costitutivo, dovrà, quindi prevedere, una disciplina chiara, al fine di evitare eventuali interpretazioni o incertezze, facendo riferimento alla procedura di recesso del socio.
La decisione di esclusione, può essere rimessa ad un collegio sindacale. La decisione di esclusione deve essere motivata e la sua efficacia deve essere rapportata al decorrere di specifico termine, previsto nello stesso atto costitutivo.
Rimborso della quota del socio
Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua quota di partecipazione. La quota deve essere rimborsata entro 180 giorni dal giorno in cui gli viene comunicata l’esclusione. Le modalità di rimborso sono stabilite dall’art. 2473 c.c. nella forma dell’acquisto da parte degli altri soci o di terzi con completa facoltà di disporre della quota da parte degli amministratori.
Poteri del socio escluso
Al socio escluso, assente alla riunione decisiva della sua esclusione, deve essere fornita una comunicazione motivata che non richiede particolari formalità. La data in cui viene comunicata l’esclusione ne conferisce operatività decorsi 30 giorni dalla stessa.
Il socio in disaccordo può impugnare la decisione, entro 30 giorni dalla comunicazione, rivolgendosi al giudice o all’organo collegiale indicato nell’atto costitutivo.
Fonte: fiscomania.com
Approfondisci: Esclusione del socio in una S.r.l. (parte I)
Approfondisci: Esclusione del socio in una S.r.l. (parte II)
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