Necessaria l’iscrizione all’Anagrafe unica delle ONLUS
Con risposta all’istanza di interpello n. 406 del 16 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che una Fondazione con sede all’estero, può usufruire del regime fiscale agevolato in materia di deduzioni per erogazioni liberali, di cui al Codice del Terzo Settore (CTS), nel solo caso in cui sia iscritta regolarmente presso l’Anagrafe unica delle ONLUS (italiana).
Nel caso di specie, l’istante è una Fondazione di diritto tedesco con sede a Francoforte, iscritta presso il Registro delle Fondazioni dello Stato Federale (tedesco) e soggetta alla vigilanza dell’Autorità statale.
La Fondazione dichiara che i beni patrimoniali di sua proprietà sono destinati allo svolgimento di un’attività di pubblica utilità per il perseguimento di un bene comune e chiede all’Agenzia delle Entrate se in qualità di ente comunitario tedesco sia applicabile l’articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con gli stessi requisiti previsti per gli enti del terzo settore (ETS) residenti in Italia.
La norma, ricordiamo, stabilisce detrazioni e deduzioni a seguito di erogazioni liberali effettuate dai contribuenti (persone fisiche, enti e società) residenti in Italia, a favore di enti di Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5 del CTS.
Inoltre, la stessa Fondazione chiede chiarimenti sul fatto per cui, pur non essendo residente in Italia, possa iscriversi nei registri italiani del Terzo settore al fine di poter applicare la disciplina fiscale sopra richiamata.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 4, comma 1 stabilisce che “sono enti del Terzo settore non solo quelli "nominati" e specificamente disciplinati dalle legge, come le organizzazioni di volontariato o le imprese sociali, ma anche tutte le altre associazioni, riconosciute o non riconosciute, e fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società che, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgano una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e che siano inoltre iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Pertanto, oltre a enti del Terzo settore "tipici", il Codice ammette enti del Terzo settore "atipici" in forma di associazione o di fondazione. Oltre alle finalità e all'attività, anche l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore è uno degli elementi essenziali dell'ente del Terzo settore, sicché non potranno configurarsi enti del Terzo settore non iscritti al registro, ed enti non iscritti nel registro che si autodefinissero del Terzo settore violerebbero l'articolo 12, comma 3, che riserva l'uso della denominazione di ente del Terzo settore o della locuzione "ETS" agli enti del Pagina 4 di 8 Terzo settore”.
Ricordiamo che il regime fiscale agevolato, stabilito per gli ETS, andrà ad applicarsi solo agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.
Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020, sono state rese note le regole di funzionamento del RUNTS con le relative modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al nuovo registro nazionale; tuttavia non è stata ancora fissata la data che sancisce l’inizio dell’operatività del Registro stesso.
Di conseguenza, durante questo periodo transitorio, ai sensi dell’art. 104, comma 1 del CTS si stabilisce che alcune disposizioni trovano già piena operatività a partire dal 1° gennaio 2018, ma esclusivamente alle ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS).
Tra queste disposizioni rientra anche l’art 83 del CTS che delinea la disciplina in materia di deduzioni e detrazioni IRPEF e IRES a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano liberalità in denaro o in natura a favore di ETS.
L’art. 83 CTS prevede che “dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30mila euro” (comma 1) e che “le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare” (comma 2).
Dunque, in attesa che diventi operativo il RUNTS, l’agevolazione prevista dall’articolo 83 risulta applicabile esclusivamente agli enti iscritti negli attuali registri previsti dalle normative di settore, ovvero ONLUS, ODV e APS.
A decorrere dalla fine del predetto periodo transitorio, invece, l’agevolazione in esame troverà applicazione a tutti gli enti che si qualificano quali ETS.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce come l’applicabilità dell’articolo 83, comma 1 e 2, del CTS alla Fondazione Istante “non residente” debba essere valutata sulla base del possesso della qualifica di ONLUS (articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), di ODV (legge 11 agosto 1991, n. 266) nonché di APS (legge 7 dicembre 2000, n. 383).
Di conseguenza, per ottenere la qualifica di ONLUS è necessaria, da parte della Fondazione estera, l’iscrizione all’Anagrafe unica delle ONLUS, presso l’Agenzia delle Entrate.
Una volta ottenuta la qualifica di ONLUS la Fondazione potrà fruire, durante il periodo transitorio di cui all’articolo 104, comma 1 del CTS, dell’agevolazione stabilita dall’articolo 83, commi 1 e 2, del CTS a condizione che siano rispettati tutti gli adempimenti prescritti anche in relazione alle modalità delle erogazioni liberali in denaro.
Successivamente, a decorrere dalla fine del predetto periodo transitorio, l’agevolazione di cui al citato articolo 83, commi 1 e 2 risulterà applicabile a tutti gli enti che si qualificano come ETS iscritti nel RUNTS.
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