Il caso di un testamento che nomina eredi soggetti a loro volta defunti
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 42/2019 del 12 febbraio 2019, esamina il caso in cui una testatrice, mediante due successivi testamenti, aveva indicato come eredi soggetti a loro volta deceduti o che, inseguito, hanno rinunciato all’eredità.
La testatrice ha lasciato due diversi testamenti:
Alcuni degli zii materni indicati nel primo testamento quali eredi (in caso di premorienza della madre) erano, però, già deceduti al momento della redazione del testamento.
Nascevano dunque i dubbi su quali soggetti fossero tenuti a presentare la dichiarazione di successione e a corrispondere l’imposta di successione.
Per contrastare l’ipotesi in cui uno dei soggetti che sono indicati come eredi nel testamento deceda o non possa succedere, il codice civile disciplina diversi istituti:
Dunque, secondo l’Agenzia delle Entrate, in assenza dell’indicazione delle date di morte di vari chiamati, è impossibile definire con precisione il quadro successorio.
Tuttavia, ai fini della dichiarazione di successione, l’Agenzia ritiene che sussista l’obbligo dichiarativo per tutti i chiamati che siano ancora in vita al momento dell’apertura della successione. Nel caso in cui siano deceduti dopo l’apertura della successione, il diritto di accettare viene trasmesso ai loro eredi che risultano, a loro volta, tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, nel caso in cui tutti i chiamati fossero deceduti prima del decesso della testatrice, si darebbe luogo alle disposizioni in tema di successione legittima. Dunque i chiamati all’eredità saranno i successori legittimi viventi della defunta.
Inoltre, i chiamati all’eredità o i legatari che vi abbiano rinunciato entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti