Ultime novità
Con riferimento alla possibile riapertura delle attività imprenditoriali/professionali vi esortiamo a leggere con attenzione non solo il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 10 aprile del 2020 ma anche la più stringente ordinanza di Regione Lombardia (di cui vi riportiamo un estratto) che prevale su quanto previsto dal DPCM stesso (entrambi allegati a fine articolo).
Estratto dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 di Regione Lombardia
Commercio al dettaglio:
A) Il commercio al dettaglio di:
è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati, fatto
salvo quanto previsto dalle successive lettere H e I.
C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
è vietata nei giorni festivi e prefestivi, fatto salvo quanto previsto dalle
successive lettere H e I (quindi è sempre possibile eccetto nei giorni festivi e prefestivi).
D) L'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.
E) Gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l'apertura in base all'allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio.
Somministrazione:
Restano consentite le sole attività di ristorazione di alimenti e bevande (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere) con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Altre attività:
A) Si applicano le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, a eccezione di quanto segue:
a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (attività legali e contabili), 70 (attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche), 72 (ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza.
Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.
Allegati:
DPCM del 10 aprile 2020
Ordinanza n. 528 della regione Lombardia dell’11 aprile 2020
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