Lo prevede il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 novembre, che potenzia i controlli dell'Agenzia delle Entrate
Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021 è stato pubblicato il D.L. 11 novembre 2021 n. 157 riguardante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Viene inoltre esteso il visto di conformità su tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie.
Il decreto è entrato in vigore dal 12 novembre 2021.
La grande novità del decreto riguarda appunto l’estensione dell’obbligo del visto di conformità anche ai beneficiari che intendono utilizzare direttamente il credito in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
L’estensione non si applica però nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta. Il decreto antifrode infatti va a intervenire sul decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungendo al comma 11 dell’articolo 119:
“In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.”
Viene inoltre esteso l’obbligo per il visto di conformità anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus al 110% (di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
L’art. 2, del suddetto D.L. e rubricato "Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi", prevede che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
I profili di rischio vengono individuati in base a criteri che si riferiscono:
La norma dispone che se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione su cessioni del credito o su sconti in fattura, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a non procedere all’acquisizione del credito nei casi in cui:
Inoltre, con l’art. 3 (‘Controlli dell’Agenzia delle Entrate’), il D.L. n. 157/2021 disciplina, razionalizza e potenzia l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi e ai contributi a fondo perduto previsti dall’art. 25 del decreto Rilancio.
Per il recupero degli importi versati e non dovuti, l’Agenzia procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Questo dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Superbonus 110%: cosè?
Il Superbonus 110% è una detrazione fiscale del 110% sancita dal decreto Rilancio, convertito in legge (77/2020), da poter sfruttare per risparmiare sulla ristrutturazione e manutenzione limitatamente alle spese sostenute per l’efficientamento energetico degli edifici e per gli interventi di rischio sismico.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti