Novità per esercenti attività d'impresa, lavoro autonomo ed esercenti arti e professioni
Ricordiamo che il Legislatore ha previsto il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo, con ricavi/compensi relativi all'anno non superiori a 400.000 euro, pari al 30% delle commissioni addebitate per le operazioni (cessioni di beni transazioni/prestazioni di servizi), rese nei confronti di consumatori finali effettuate dall’1 luglio 2020 con mezzi di pagamento tracciabili quali carte di credito, di debito e prepagate.
Gli operatori che mettono a disposizione i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti a trasmettere mensilmente, in via telematica (PEC/pubblicazione nell'online banking dell'esercente) l'elenco e le informazioni delle transazioni effettuate entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Pertanto, la prima comunicazione, relativa al mese di luglio, verrà trasmessa entro il 20 agosto 2020.
Solo inviandoci tale informativa saremo in grado di poter utilizzare tale credito in compensazione.
Ricordiamo altresì che gli esercenti arti e professioni e tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (escluso veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore, fabbricati e le costruzioni) dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 potranno beneficiare di un credito d'imposta del 6% sul costo di acquisizione.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in cinque quote annuali di pari importo all’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni
Per poter usufruire del credito d'imposta beni strumentali le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere “l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della legge n. 160/2019”, pena la revoca del beneficio, ai sensi del comma 195 dell’articolo 1, L. 160/2019.
Credito d’imposta per gli investitori incapienti